Fa fede la chat in cui il venditore promette un compenso solo se l’immobile sarà venduto sopra una soglia di prezzo e il mediatore accetta senza disconoscere i messaggi
Niente provvigione all’agente immobiliare benché la compravendita vada regolarmente in porto. E ciò perché fa fede l’accordo intervenuto con l’alienante, il quale s’impegna a riconoscere un compenso al mediatore soltanto se l’appartamento sarà venduto sopra una certa soglia di prezzo.
Il bello è che l’obbligo è assunto su WhatsApp, con l’agente che accetta e dunque dovrà contentarsi dei soldi incassati dal compratore dopo il rogito: la chat verde, infatti, costituisce prova scritta dell’accordo fra le parti.
È quanto emerge dalla sentenza 6935/21, pubblicata dalla quinta sezione civile del tribunale di Milano. Accolta la domanda del venditore: è revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dall’agente immobiliare per oltre 21 mila euro a titolo di provvigioni. È il figlio, oggi erede della signora, ad aver gestito la cessione dell’appartamento e del posto auto. Il mediatore, senza alcun incarico formale da parte del venditore, contatta l’interessato per presentargli una donna interessata all’acquisto.
Il punto è che l’alienante promette una provvigione pari all’1 per cento solo se il corrispettivo sarà sopra i 590 mila euro e allo 0,50 sopra i 585 mila: al di sotto non gli conviene perché c’è il vicino di casa pronto a dargli fino a 580 mila euro senza spese di mediazione, vale a dire la proprio cifra poi pagata dall’acquirente. All’offerta formulata su WhatsApp il titolare dell’agenzia risponde inequivocabilmente «va bene»: gli screenshot della conversazione sono depositati agli atti e il mediatore non disconosce la provenienza né contenuto dello scambio di messaggi.
Insomma: c’è la prova scritta delle condizioni al cui verificarsi sarebbe sorto il diritto dell’agente al compenso oltre che la misura delle provvigioni. Difficile credere che l’anziana madre dell’uomo sia subentrata al figlio nelle trattative offrendo al mediatore una percentuale del 2 per cento.
Nella sua sentenza, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, nel caso in concreto il giudice spiega come non conta se il vicino di casa fosse davvero ancora interessato all’appartamento al momento del rogito con la signora: il permanere di concorrenti offerte di altri potenziali acquirenti non è stata dedotta in modo esplicito come condizione di efficacia dell’accordo ma è rimasta sul piano della personale motivazione del venditore; la circostanza, pur se esplicitata nel messaggio, non concorre a definire il regolamento d’interessi neppure come elemento accidentale.