Lo “Sportello dei Diritti”: con questa decisione la Suprema Corte richiama i giudici tributari a motivare le sentenze in modo chiaro e preciso, senza riportarsi acriticamente alle motivazioni degli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate
Importante decisione della Corte di Cassazione in materia di giustizia tributaria pubblicata in data odierna e meritevole della più ampia diffusione: con l’ordinanza n. 28146-21 la Sezione Tributaria Civile, infatti, in accoglimento delle eccezioni di diritto formulate dall’avvocato Maurizio Villani, ha annullato le sentenze della C.T.R. di Lecce per motivazione apparente. Infatti, la sentenza impugnata col ricorso approdato sino alla Suprema Corte, si rivela carente di una seppur minima esposizione delle ragioni sottese all’accoglimento degli appelli riuniti, apparendo del tutto insoddisfacente sul piano dell’adeguatezza argomentativa. Infatti, il richiamo acritico e aspecifico alle fonti probatorie, senza alcuna illustrazione dei risultati emersi sul piano della ricostruzione e della qualificazione dei fatti accertati, non fornisce alcuna giustificazione della pretesa impositiva. Valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, dunque, per gli ermellini il ricorso è stato accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia – Sezione Staccata di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. In sostanza, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la Corte di Cassazione con la decisione in commento, richiama i giudici tributari a motivare le sentenze in modo chiaro e preciso, senza riportarsi acriticamente alle motivazioni degli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate.
C.S. “Sportello dei Diritti”