(DIRE) Roma, 11 Ott. – Sono state pubblicate le linee guida per l’organizzazione di competizioni ed eventi sportivi aperti al pubblico, aggiornate in seguito all’entrata in vigore del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 e del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, nonché alle più recenti raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico. Le linee guida forniscono le informazioni e i criteri di base che ogni Comitato organizzatore e/o Ente promotore deve assumere nell’organizzazione e gestione di eventi sportivi, sia svolti all’aperto che in impianti sportivi al chiuso. Questi i più recenti interventi normativi che hanno un impatto sul mondo dello sport: – L’art. 2 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 dispone che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. – in merito alle capienze, invece, il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, all’art. 1, comma 1, lettera a), punto 3) dispone che, in zona bianca, la capienza consentita per l’accesso del pubblico alle competizioni e agli eventi sportivi organizzati all’aperto non può essere superiore al 75 per cento della capienza massima, mentre per le competizioni e gli eventi sportivi al chiuso, la capienza consentita per l’accesso del pubblico non può essere superiore al 60 per cento della capienza massima consentita. In zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per centro della capienza per le competizioni e gli eventi all’aperto, e al 35 per cento per quelli al chiuso. In zona bianca e gialla, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport. Ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni previste dall’ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni relative alla capienza consentita e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni. (Com/Res/ Dire) 17:32 11-10-21