Non regge la scusa del fraintendimento fra operatore e cliente: il consenso dev’essere registrato
Numerosissime sono le segnalazioni dei nostri utenti consumatori, che si rivolgono allo “Sportello dei Diritti” per lamentare l’attivazione di servizi non richiesti sia sulla linea telefonica mobile che fissa. In tale ottica arriva la linea dura sulla privacy dei cittadini: rischia una sanzione salata la società che attiva telefonicamente un servizio non richiesto espressamente dal cliente soprattutto in violazione dell’acquisizione dei dati personali. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 27554 dell’11 ottobre 2021, ha respinto il ricorso di una nota compagnia di telefonia mobile. Nel caso sottoposto all’esame degli Ermellini era stato attivato, dopo una chiamata fatta dal cliente alla società, un ampliamento della scheda prepagata. In più i dati personali non erano stati trattati secondo le norme sulla privacy. Per questo era scattata una salata sanzione amministrativa oggi resa definitiva in sede di legittimità. Ad avviso del Collegio di legittimità, sul piano normativo, evidenzia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”,i dati personali oggetto del trattamento debbono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.