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Melito di Porto Salvo (RC). Unica sfida: far votare per il raggiungimento del Quorum “light” - Ilmetropolitano.it

Melito di Porto Salvo (RC). Unica sfida: far votare per il raggiungimento del Quorum “light”

Normativa sulla elezione del sindaco e del presidente di provincia

CAPO III del T.U. sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs.267 del 2000

CAPO III   Sistema elettorale

Articolo 71
Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino ai 15.000 abitanti

«Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l’elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.

Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all’albo pretorio».

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In caso di ammissione di una sola Lista, come avvenuto nel Comune di Melito di Porto Salvo (Censimento 2011 Popolazione Legale 11.115 – Elettori 9.888), – presentata nei termini soltanto la Lista “RISORGIMELITO” con candidato a Sindaco l’Arch. Salvatore ORLANDO – , verranno dichiarati eletti tutti i 16 consiglieri candidati nell’unica lista presentata in quanto ogni altra ipotesi ( per esempio elezioni dei 2/3 dei candidati), sarebbe in contrasto con l’art. 97 della Costituzione, incidendo sul buon andamento della Pubblica Amministrazione e determinerebbe, senza che ve ne sia l’obiettiva necessità giustificata da un principio giuridico specifico, un’incrinatura nel rapporto tra il numero degli amministratori ed il numero degli abitanti (evidentemente ritenuto ottimale dalla norma che ha fissato il numero dei seggi da assegnare, per garantire la corretta amministrazione dell’ente territoriale comunale).

Nelle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale nei comuni fino a 15.000 abitanti, ove sia presente una sola lista, al decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, nel corso di conversione in LEGGE 3 maggio 2021, n. 58 (*) sono stati aggiunti i commi 1-bis e 1-ter, che operano in deroga alla normativa vigente, solo per l’anno 2021.

1. Il primo intervento dispone che per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni sino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, a due condizioni:

1) che la stessa lista abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti;

2. che il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano rispettate le due percentuali l’elezione è nulla.

L’altra disposizione mira invece a scomputare gli elettori iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.), che non esercitano il diritto di voto, ai fini della

(*) All’articolo 2: dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Per l’anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e a causa delle oggettive difficoltà di movimento all’interno dei singoli Stati e fra diversi Stati, per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 10 dell’articolo 71 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l’elezione e’ nulla».

«1-ter. In considerazione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 e delle oggettive difficoltà di movimento all’interno dei singoli Stati e fra diversi Stati, per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dall’articolo 71, comma 10, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti

all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto»; alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e modifiche in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti».

D.C.

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