Cassazione: cade in ufficio, per l’Inail è un incidente sul lavoro

L’occasione di lavoro che fa scattare la prestazione comprende tutte le situazioni in cui è insito un rischio di danno, compreso quello improprio quando il lavoratore cammina nella sede di servizio. Lo Sportello dei Diritti: questo precedente farà diritto

Anche una banale caduta in ufficio deve essere indennizzata dall’Inail. L’occasione di lavoro che fa scattare la prestazione previdenziale in favore dell’assicurato sussiste in tutte le situazioni nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, compreso quello improprio, e dunque non connesso allo svolgimento delle mansioni. E dunque si configura anche nell’incidente occorso al prestatore d’opera che sta camminando nel luogo di lavoro. Lo hanno stabilito i giudici della sesta sezione civile della Cassazione con l’ordinanza 17336/21, pubblicata il 17 Giugno. È accolto il ricorso della dipendente pubblica: sbaglia la Corte d’appello di Palermo a riformare la decisione del tribunale che dopo l’infortunio in ufficio le aveva riconosciuto l’indennizzo in conto capitale per un danno biologico pari al 7 per cento. Secondo la ricostruzione dei fatti, l’impiegata a metà mattinata si alza dalla sua postazione per prendere i fascicoli dal tavolo dove li ha messi l’addetto per posarli sulla scrivania e apporre il visto di chiusura. Ma, forse per il peso, cade rovinosamente a terra riportando una distorsione. Per i giudici di secondo grado non emergono elementi probatori che consentono di accertare con certezza la dinamica dell’accaduto e la riconducibilità alla nozione di infortunio sul lavoro. Trova ora ingresso la censura che denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto come l’articolo 2 del testo unico 1124/65: il collegamento fra il sinistro e l’attività di servizio non risulta contestato dal momento che l’evento pregiudizievole si verifica durante il turno di servizio. E anzi il nesso emerge dalle stesse conclusioni del Ctu. L’occasione di lavoro, in effetti, comprende anche le condizioni ambientali oltre socio-economiche in cui si svolge l’attività del prestatore: non conta, dunque, se il danno al lavoratore provenga dall’apparato produttivo oppure dipenda da terzi ovvero da fatti o situazioni proprie dell’infortunato; l’unico limite è il rischio elettivo, che nella specie non può essere ravvisato. Va indennizzato dall’Inail, quindi, anche l’infortunio che scaturisce dal rischio improprio, in quanto insito in attività che sono soltanto strumentali allo svolgimento delle mansioni, ma comunque ricollegabili al soddisfacimento delle esigenze lavorative. La dipendente, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è andata subito in pronto soccorso dove ha accuratamente raccontato cosa le era accaduto, quando e in che modalità. Da lì, come da prassi, è partita la segnalazione all’Inail mentre la donna ha denunciato l’infortunio al suo datore di lavoro. Questo precedente adesso farà diritto.

c.s. –  Sportello dei Diritti

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