Il criterio per determinare la quota dei costi da rimborsare ai dipendenti in smart working si basa su parametri diretti ad individuare costi risparmiati dalla società che, invece, sono stati sostenuti dal dipendente. È quindi corretto che la quota di spese rimborsate al dipendente possa considerarsi riferibile a consumi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro e, pertanto, che le somme erogate dalla società per il rimborso non siano imponibili ai fini IRPEF. È quanto ribadisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 314/21 che nasce dalla richiesta di chiarimenti avanzata da una ditta in merito al trattamento fiscale da applicare in merito alla possibilità di concedere ai propri dipendenti una somma a titolo di rimborso spese per le attività svolte in modalità agile. L’azienda afferma di voler mantenere i dipendenti liberi da spese di qualunque genere e prevede un rimborso forfettario di 0,50 euro per ogni giornata di lavoro agile a copertura di spese generali (energia elettrica per computer, luce, servizi igienici e riscaldamento) parametrati sulla media di costi aziendali per tali aspetti, sostenuti dalla società. L’Agenzia riepiloga nell’interpello la normativa in tema di rimborsi, ricordando che l’art.51 del TUIR prevede che tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, costituiscono reddito di lavoro dipendente. Con la predetta disposizione viene in sostanza sancito il c.d. principio di onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente fiscalmente rilevante, in base al quale sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. L’Agenzia fornisce, sul caso specifico previsto dall’istante, parere positivo sulla non imponibilità a carico del datore di lavoro, viste le modalità di calcolo basate su quote di costo aziendale oggettive. Possono essere esclusi da tassazione i rimborsi di spese non sostenute per produrre il reddito, ma anticipate dal dipendente per il datore di lavoro nel suo esclusivo interesse. Un principio che, a specifiche condizioni come nel caso in esame, può applicarsi anche per le spese rimborsate dal datore di lavoro al dipendente in smart working. Tutte le informazioni sono reperibili presso i Consulenti del lavoro.
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