Con la circolare n.32 del 22 febbraio 2021 l’Inps fornisce le prime indicazioni operative per l’esonero relativo alle assunzioni di donne lavoratrici, inserito nella legge di Bilancio, applicabile in misura intera in via sperimentale per il biennio 2021-2022 nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. L’Istituto chiarisce che l’esonero si rivolge ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi quelli del settore agricolo, ed escluse le Pubbliche Amministrazioni, in regola con il Durc e con gli altri obblighi di legge e tutela delle condizioni di lavoro. Inoltre, spetta per le assunzioni di donne lavoratici svantaggiate: donne con almeno 50 anni di età disoccupate da oltre 12 mesi; donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. Pertanto, ai fini del riconoscimento dell’incentivo, è richiesto uno stato di disoccupazione di lunga durata (oltre 12 mesi) o il rispetto del requisito di “priva di impiego” unitamente ad altre condizioni. Ad essere incentivate le assunzioni a tempo determinato per una durata massima di fruizione dell’incentivo di 12 mesi, indeterminato per una durata di 18 mesi e le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione. Inoltre, in caso di rapporti di lavoro part-time, lavoro subordinato instaurato in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro; rapporti di lavoro a scopo di somministrazione. Non spetta, invece, per i rapporti di apprendistato e di lavoro domestico. Ai fini della cumulabilità dell’incentivo con altri, l’Inps chiarisce che tale sgravio è cumulabile, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che, per gli altri esoneri di cui si intenda fruire, non sia espressamente previsto un divieto di cumulo. L’esonero contributivo può essere riconosciuto se si determina un incremento occupazionale netto – calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.) – ed è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea, in seguito alla quale saranno emanate le istruzioni applicative per la fruizione. Le informazioni sono reperibili presso i Consulenti del lavoro.
Ufficio stampa CdL
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro