CDM del 27 Ottobre 2020: differimento elezioni comunali delle città metropolitane e delle province nel DL Ristori

Nella Città metropolitana di Reggio Calabria potrà essere stabilito un nuovo termine nel 2021 per procedere a nuove elezioni del consiglio metropolitano; Nei Comuni di Siderno e Delianuova; le elezioni comunali già indette per il 22 e 23 novembre 2020, vengono differite con rinvio al primo semestre 2021. La BOZZA Schema del Decreto-Legge <<Ristoro>> (in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dopo la Firma del Presidente della Repubblica) prevede – tra l’altro – al Titolo III – Misure in materia di salute e sicurezza, ART. 27, il Differimento elezioni comunali, delle città metropolitane e delle province:

ART. 27. (Differimento elezioni comunali, delle città metropolitane e delle province)

1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2020, si applicano, in via eccezionale, le seguenti disposizioni:

a) le elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell’articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono rinviate e si svolgono contestualmente al turno ordinario di elezioni comunali del primo semestre 2021, mediante l’integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale;

b) limitatamente all’anno 2020, in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, il termine per procedere a nuove elezioni del consiglio metropolitano, di cui all’articolo 1, comma 21, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è fissato in centottanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo;

c) all’articolo 1, comma 1, lettera d-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, le parole: “entro novanta giorni” sono sostitute dalle seguenti: “entro centottanta giorni”

Relazione illustrativa

La proposta normativa interviene, in via d’urgenza, in considerazione della nuova significativa recrudescenza del contagio da COVID- 19, sulla disciplina concernente l’elezione degli organi dei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, dei consigli metropolitani e delle province.

In particolare:

  • • sulle elezioni dei consigli metropolitani: la norma interviene, in via d’urgenza, disponendo che limitatamente all’anno 2020, il termine per procedere a nuove elezioni del consiglio metropolitano di cui all’articolo 1, comma 21, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è fissato in centottanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.
  • Per tali elezioni l’articolo 1, comma 21, della legge n. 56 del 2014, dispone, a regime, che si procede entro sessanta giorni dalla proclamazione del nuovo sindaco del comune capoluogo.

Atteso che il 20 e il 21 settembre scorso si sono svolte le elezioni amministrative nei comuni di Venezia e di Reggio Calabria, con l’elezione del sindaco e del consiglio dei relativi comuni, occorre ora procedere allo svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani. In particolare, nel comune di Venezia, la proclamazione del sindaco è avvenuta il 26 settembre u.s; le relative elezioni del consiglio metropolitano devono essere indette entro il 25 novembre. Nel comune di Reggio Calabria la data per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio metropolitano è già stata fissata per il prossimo 29 novembre. La recrudescenza della diffusione del contagio da COVID-19 fa ritenere necessario ed urgente, per la tutela della salute dei partecipanti alle elezioni cittadini, differire quel termine di ulteriori centoventi rispetto a quanto previsto dalla normativa a regime per il complessivo periodo di centottanta giorni.

D.C.

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