Nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 180 del 18 luglio – è stato pubblicato il D.P.R. 17 luglio 2020 con il quale è stato nuovamente indetto, per i giorni di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 , il referendum popolare, ai sensi dell’articolo 138, secondo comma, della Costituzione, confermativo del testo della legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari» (**), approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019. Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15. Le operazioni di scrutinio per il Referendum avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione e l’accertamento del numero dei votanti. Questo il testo del quesito referendario stampato sulla Scheda: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?” I cittadini con diritto di voto possono esprimersi barrando la casella del SI o del NO. Per il referendum costituzionale confermativo, a differenza del referendum abrogativo, non è previsto il raggiungimento di un quorum di validità: l’esito referendario è comunque valido indipendentemente dalla percentuale di partecipazione degli elettori. Hanno diritto al voto 51.559.898 cittadini, di cui 4.616.344 all’estero. I maschi sono 25.021.636, le femmine 26.538.262 (rilevazione semestrale del 31/12/2019).
Referendum confermativo: una consultazione senza quorum
Il concetto moderno di referendum è, secondo il vocabolario della lingua italiana Devoto-Oli, quello di un appello, autorizzato e regolato dalla legge, al corpo elettorale perché si pronunci su singole questioni o più particolarmente, sulla struttura essenziale dello Stato o del governo, in quest’ultimo caso con significato riconducibile a plebiscito. Il termine deriva dal latino, nello specifico dal gerundio del verbo refero (refers, retuli, relatum, referre) che tra i suoi numerosi significati annovera anche quelli di riferire, riportare, rispondere. Il termine quorum, anch’esso di chiara provenienza latina, deriva dalla frase “quorum maxima pars” e sta a significare il numero legale, la maggioranza, istituti ancora oggi fondamentali negli organi e nelle decisioni collegiali. Nel referendum confermativo, detto anche costituzionale o sospensivo, si prescinde dal quorum, ossia si procede al conteggio dei voti validamente espressi indipendentemente se abbia partecipato o meno alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto, a differenza pertanto da quanto avviene nel referendum abrogativo. Attraverso il referendum abrogativo si decide se abrogare o meno una legge mentre con il referendum confermativo il popolo decide se confermare o meno una legge di riforma costituzionale già approvata dal Parlamento, ma senza la maggioranza qualificata dei due terzi. Si procede ad un referendum confermativo di una legge costituzionale nel caso in cui entro tre mesi dalla pubblicazione della legge stessa, ne facciano richiesta un quinto dei membri di una camera, oppure 500.000 elettori oppure cinque consigli regionali. La votazione ha luogo in una domenica compresa fra il 50° e il 70° giorno successivo all’indizione del referendum stesso. Approfondimento da archivio storico, per contenuti aggiornati visitare www.interno.gov.it
D.C.