Il Decreto legge n. 18 del 17 Marzo 2020, emanato per far fronte all’emergenza Covid-19, ha inciso sulle scadenze di atti amministrativi e autorizzazioni. La legge 24 aprile 2020, n. 27 (in vigore dal 30 aprile 2020), in sede di conversione, ha introdotto delle modifiche a quanto era stato disposto il 17 Marzo con il suddetto decreto legge. Ulteriori aggiornamenti sono stati apportati dalla legge 17 Luglio 2020, n. 77, che ha convertito il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. In ambito “stradale” le norme devono altresì essere coordinate con quanto disposto con il Regolamento (UE) 2020/698, in vigore dal 4 giugno 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 165 del 27 maggio 2020. In base anche alle domande più frequenti ricevute in questi giorni, abbiamo sintetizzato con alcuni esempi le norme entrate in vigore.
Patente e revisione veicolo
1) Con la revisione del veicolo scaduta, in questi giorni che non riesco a rinnovarla, si può circolare?
Sì. Coordinando la normativa nazionale con quella prevista dal recente Regolamento (UE) 2020/698, per i veicoli immatricolati in Italia, il quadro è il seguente.
• se la revisione è scaduta prima del mese di febbraio 2020, possono circolare sul solo territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la revisione periodica o annuale;
• se la revisione è scaduta nel mese di febbraio (29 febbraio 2020), possono circolare sul territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 e sul territorio degli altri Paesi dell’UE sino al 30 settembre 2020;
• se la revisione scade nel periodo compreso tra il 31 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, possono circolare sul territorio dei paesi dell’UE (compresa l’Italia) per i sette mesi successivi alla scadenza prevista dalle norme vigenti in Italia (3);
• i veicoli appartenenti alle categorie L, 01 e 02, immatricolati in Italia, la cui revisione è scaduta o scadrà entro il 31 luglio 2020, essendo esclusi dall’applicazione delle proroghe contenute nel Regolamento, possono circolare solo sul territorio nazionale fino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la prevista revisione.
Le proroghe sopraindicate trovano applicazione con riguardo ai veicoli che devono effettuare la revisione o che siano già stati sottoposti a revisione con esito «ripetere» (a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate). Riguarda ogni tipo di revisione, annuale e periodica, ordinaria e straordinaria, da effettuare presso gli UMC (Ufficio motorizzazione civile) o presso le officine autorizzate private.
2) Mi è scaduta la patente da qualche giorno, posso comunque guidare?
Si. Le patenti scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 maggio 2020, sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, fino al 31 dicembre 2020;
le patenti scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1 ° giugno 2020 ed il 31 agosto 2020, sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, per sette mesi successivi alla scadenza indicata sulla patente;
le patenti scadute o in scadenza nel periodo compreso tra 1 ° settembre 2020 ed il 31 dicembre 2020 sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, fino al 31 dicembre 2020.
3) Per chi ha l’attestato per guidare l’autotreno in scadenza come e quando può rinnovarlo?
Con la legge n. 27 del 24 aprile 2020 è stata prorogata la validità sino al 29 ottobre 2020 dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, che abbiano scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020, fatte salve eventuali future modifiche.
Ecco alcuni esempi:
- le autorizzazioni o le licenze per il trasporto di merci o di persone previste dal Codice della strada (Cds) o da norme speciali;
- le autorizzazioni sanitarie per il trasporto di animali o alimenti;
- le autorizzazioni per il trasporto di rifiuti;
- l’attestato per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 tonnellate, rilasciato ai conducenti che abbiano compiuto sessantacinque anni di cui all’art. 115, comma 2, lettera a) del Cds;
- l’attestato per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di persone, rilasciato ai conducenti che abbiano compiuto sessanta anni, di cui all’art. 115, comma 2, lettera b) del Cds.
4) Per chi è in possesso della Carta di qualificazione del conducente (Cqc) in scadenza, la proroga è la stessa delle patenti di guida?
No. Secondo l’art. 2 del Regolamento (UE) 2020/698, il termine di scadenza di validità del codice armonizzato “95” apposto sulla patente di guida o sulla carta di qualificazione del conducente (CQC), scaduta o in scadenza nel periodo compreso tra il 1 ° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, è prorogato per un periodo di sette mesi dalla data di scadenza indicata su ciascun documento.
Pertanto, su tutto il territorio dell’UE, Italia compresa, la validità delle CQC rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE con scadenza compresa nel periodo dal 1 ° febbraio al 31 agosto 2020 è prorogata di sette mesi dalla scadenza di ciascuna abilitazione.
Occorre coordinare le norme del regolamento con quella prevista dall’art. 103, comma 2, del decreto legge 18/2020
Pertanto, per le CQC rilasciate in Italia occorre distinguere:
• se hanno scadenza compresa nel periodo dal 1 ° febbraio al 29 marzo 2020, sono valide, per il solo territorio italiano, sino al 29 ottobre 2020 (salvo ulteriori proroghe connesse al protrarsi dell’emergenza), secondo le disposizioni più favorevoli del DL 18/2020, mentre sul territorio degli Paesi dell’UE, fruiscono della proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento;
• se hanno scadenza compresa nel periodo dal 30 Marzo 2020 al 31 Agosto 2020, la proroga di validità di sette mesi dalla scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento si applica, oltre che a tutti gli altri Stati membri, anche al territorio nazionale in quanto il termine ultimo sarà successivo alla data del 29 ottobre 2020.
Assicurazione auto
Chi ha l’assicurazione auto in scadenza quanto tempo ha per rinnovarla?
Per le polizze in scadenza fino al 31 Luglio 2020 è portato a 30 giorni il periodo entro cui l’assicurazione è comunque operante. La previsione trova applicazione anche nel caso di polizza assicurativa annuale in cui il pagamento del premio assicurativo sia rateizzato in rate semestrali o periodiche.
Pneumatici Invernali
Il 15 Aprile è scaduto il periodo in cui è previsto l’obbligo dell’uso degli pneumatici invernali. Quando scade il termine per sostituirli.
Vista l’emergenza in atto, con circolare del 30 Aprile 2020, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha autorizzato, sino al 15 Giugno 2020, l’uso degli pneumatici invernali con indice di velocità inferiore a quello indicato nella carta di circolazione, e comunque non inferiore a “Q”.
Carta d’identità
Ho la carta d’identità scaduta. E’ prevista una proroga?
Si. Con la legge 17 Luglio 2020, n. 77 è stato previsto che tutti i documenti di identità con scadenza dal 31 Gennaio 2020 sono validi fino al 31 Dicembre 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta invece limitata alla data di scadenza indicata nel documento stesso.
Permesso di soggiorno
È stata prorogata la validità dei permessi di soggiorno?
Si. Con la legge n. 27 del 24 Aprile 2020 è stato previsto che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, in scadenza tra il 31 Gennaio 2020 e il 31 Luglio 2020,
conservano la loro validità sino al 31 Agosto 2020.
fonte — https://www.poliziadistato.it/articolo/165e7c7af6ba0f7624234128