In considerazione di alcuni episodi recentemente verificatisi di esposizione di minori sui mezzi di informazione, anche in occasione di resoconti relativi alle vacanze estive, il Garante per la protezione dei dati personali ricorda a tutti i mezzi di informazione che la normativa sulla protezione delle informazioni personali in ambito giornalistico pone specifiche garanzie a tutela dei minori. In particolare, al fine di tutelarne la personalità, è richiesta l’adozione di particolari cautele volte ad evitare di esporre i minori alla diffusione delle informazioni che li riguardano, ivi compresa la loro immagine, con conseguenze negative che possono riverberarsi sul loro sviluppo sereno all’interno del proprio contesto di vita.
Il diritto del minore alla riservatezza – ricorda il Garante – deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca. Anche qualora, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell´interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla “Carta di Treviso” (art. 7 – Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 Gennaio 2019).
c.s. – Garante della Privacy