In relazione alla vicenda del bonus Covid, il Garante per la protezione dei dati personali precisa che, sulla base della normativa vigente, la privacy non è d’ostacolo alla pubblicità dei dati relativi ai beneficiari del contributo laddove, come in questo caso, da ciò non possa evincersi, in particolare, una condizione di disagio economico-sociale dell’interessato (art. 26, comma 4, d.lgs. 33 del 2013).
Ciò vale, a maggior ragione, rispetto a coloro per i quali, a causa della funzione pubblica svolta, le aspettative di riservatezza si affievoliscono, anche per effetto dei più incisivi obblighi di pubblicità della condizione patrimoniale cui sono soggetti (cfr., ad es., artt. 9 L. 441/1982 e 5 d.l. 149/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 13 del 2014).
Il Garante contestualmente comunica che sarà aperta una istruttoria in ordine alla metodologia seguita dall’INPS rispetto al trattamento dei dati dei beneficiari e alle notizie al riguardo diffuse.