(DIRE) Roma, 30 Mar. – Con le circolari 44/2020, 45/2020 e 47/2020, l’Inps fornisce agli utenti il quadro dei requisiti necessari e delle modalita’ di accesso alle misure di sostegno contenute nel Decreto Cura Italia. La circolare 47/2020 prevede l’accesso semplificato per le aziende al trattamento ordinario di Cassa integrazione guadagni (CIGO), all’Assegno Ordinario e alla Cassa integrazione in deroga, con causale “COVID 19 nazionale”. Per la CIGO e l’assegno ordinario non sara’ necessario dimostrare la non imputabilita’ e la temporaneita’ dell’evento ne’ comunicare la data di ripresa della normale attivita’. Per la concessione della CIGO e l’ammissione all’assegno ordinario non sara’ richiesta alcuna relazione tecnica e, per l’assegno ordinario, non sara’ necessario compilare la scheda causale. La CIGO e l’Assegno ordinario potranno avere durata massima di 9 settimane per periodi che vanno dal 23 febbraio al 31 agosto 2020. I lavoratori per i quali si chiede la prestazione devono essere gia’ dipendenti dell’azienda alla data del 23 febbraio 2020. È possibile il pagamento secondo le usuali modalita’: in caso di pagamento diretto della prestazione, non e’ richiesta alcuna motivazione specifica. Con riferimento ai datori di lavoro del settore privato che non possono accedere agli strumenti ordinari di cassa integrazione, e’ previsto che le Regioni e le Province autonome possano riconoscere trattamenti di Cassa integrazione salariale in deroga, per il periodo di sospensione del rapporto di lavoro e per la durata massima di nove settimane. Per le aziende plurilocalizzate che non possono accedere agli strumenti ordinari di cassa integrazione e che hanno unita’ produttive ubicate in cinque o piu’ Regioni, la domanda di cassa integrazione in deroga deve essere autorizzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La circolare 45/2020, continua l’Inps, fornisce le istruzioni operative per la richiesta del congedo COVID 19, di quindici giorni riconosciuto ai genitori per il periodo di chiusura delle scuole, da parte dei lavoratori dipendenti privati, gli iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi. I lavoratori dipendenti del settore pubblico, invece, potranno fruire del congedo presentando domanda direttamente alla propria Amministrazione di appartenenza. Per coloro che assistono un familiare disabile e per i lavoratori affetti da disabilita’, la circolare n. 45/2020 disciplina anche le modalita’ di incremento delle giornate di permesso retribuito previste dalla legge 104/1992. Infatti, il Decreto aggiunge, alle 3 gia’ normalmente riconosciute dalla legge, ulteriori 12 giornate di permesso retribuito, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. In alternativa alla richiesta di congedo COVID19, secondo quanto previsto dal Decreto Cura Italia, la circolare 44/2020 contiene indicazioni per il riconoscimento ai genitori del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting. Il bonus puo’ essere richiesto dai lavoratori del settore privato, dagli iscritti alla Gestione Separata e dai lavoratori autonomi e puo’ arrivare fino a 600 euro. Lo stesso beneficio e’ previsto anche per i lavoratori pubblici impegnati nel settore sanitario pubblico e privato accreditato (medici, infermieri, tecnici di laboratorio e di radiologia medica, operatori sociosanitari) e per il personale addetto alla sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per esigenze connesse all’emergenza epidemiologica, nella misura massima di 1000 euro. Il bonus potra’ essere erogato tramite il Libretto Famiglia. La domanda per ottenere il bonus potra’ essere presentata avvalendosi di una delle seguenti tre modalita’: online, tramite il Contact center o tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi. (Com/Lum/ Dire)