Dal 23 marzo 2020 sono in vigore su tutto il territorio nazionale ulteriori misure di contenimento del contagio da COVID-19, introdotte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020
Il provvedimento prevede, fra l’altro, la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali ritenute non essenziali, ad eccezione di quelle indicate nell’elenco allegato al decreto stesso, che sono autorizzate a proseguire senza necessità di inviare alla Prefettura alcuna comunicazione. Tale elenco è stato successivamente sostituito da quello allegato al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020. Per le imprese tenute a sospendere le attività, il D.P.C.M. concede termine fino al 25 marzo per completare le operazioni necessarie alla sospensione ed alla chiusura in sicurezza degli impianti. Tale termine è stato prorogato al 28 marzo per le imprese le cui attività sono sospese per effetto del citato Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. Il Decreto del 22 marzo prevede inoltre, all’art. 1 c. 1 lett. d), che possano proseguire anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui al citato elenco allegato, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali che continuano ad essere regolarmente erogati. In tali casi, i titolari delle imprese che hanno attività produttive ubicate in questo territorio metropolitano dovranno darne comunicazione a questa Prefettura, con nota inviata all’indirizzo e-mail protocollo.prefrc@pec.interno.it, specificando le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. La comunicazione, inoltre, dovrà essere trasmessa per conoscenza alla Camera di Commercio Industria Artigianato di Reggio Calabria all’indirizzo e-mail: cciaa@rc.legalmail.camcom.it. La comunicazione inoltrata con le modalità sopra indicate consente il legittimo esercizio dell’attività fino all’eventuale adozione del provvedimento di sospensione da parte del Prefetto, qualora non sussistano le condizioni previste. Le successive ipotesi previste dalle lett. g) e h) riguardano ulteriori eccezioni alla regola generale, che resta quella della sospensione delle attività produttive. In particolare, secondo il disposto della lett. g), le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo possono proseguire qualora dall’interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Anche in tal caso dovrà essere data comunicazione alla Prefettura, con le stesse modalità sopra indicate, e l’attività potrà essere legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. Il Prefetto può sospendere le attività qualora ritenga non sussistano le condizioni dichiarate. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale. Il disposto della lett. h), invece, riguarda le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale. In tale ultimo caso i titolari delle aziende ubicate in questa provincia, per poter svolgere l’attività, dovranno richiedere la preventiva autorizzazione del Prefetto, con nota inviata all’indirizzo e-mail protocollo.prefrc@pec.interno.it. Per le comunicazioni di cui all’art.1 c. 1 lett. d) e g) e per la richiesta di autorizzazione di cui alla lett. h) del D.P.C.M. in argomento, potranno essere utilizzati i modelli presenti sul sito di questa Prefettura nella Sezione “Emergenza Coronavirus – Attività Produttive”.
L’Addetto Stampa
Il Capo di Gabinetto
(Oteri)