La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per Legge (Art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato)
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale.
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;
VISTO il decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare gli articoli 34 e 35;
VISTI i DPCM 01 marzo 2020 e 08 marzo 2020;
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020 e n. 3 dell’8 marzo 2020 e n. 4 del 10 marzo 2020, n.7 del 14 marzo 2020, n. 12 del 20 marzo 2020;
PRESO ATTO:
-della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
-del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 (GURI n. 59 del 08 marzo 2020), contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
-dell’Ordinanza n. 646 del 08 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
-del DPCM 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020);
DATO ATTO del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 631 del 27.02.2020 con cui il Presidente della Regione Calabria è nominato soggetto attuatore ai sensi della
OCDPC n. 630/2020;
DATO ATTO altresì che con l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 2 del 05 marzo 2020 si è proceduto all’individuazione dei delegati del soggetto attuatore;
RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-1, sull’intero territorio nazionale;
CONSIDERATO CHE:
-i provvedimenti nazionali per l’emergenza hanno disposto di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita e all’interno dei territori regionali, con le sole eccezioni degli
spostamenti per comprovati motivi di lavoro, di salute o situazioni di necessità, consentendo altresì il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
-l’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, sta determinando il progressivo incremento dei casi in tutte le regioni;
-risulta necessario adottare ulteriori provvedimenti tendenti a ridurre ogni contatto sociale non
strettamente indispensabile, a tutela della salute della collettività;
RITENUTO che:
-le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
-risulta necessario adottare ogni deterrente nonché l’applicazione delle sanzioni per i trasgressori, considerata la particolare pericolosità dei comportamenti scorretti nell’emergenza sanitaria in essere;
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTO l’art. 5 comma 4 del DPCM 08 marzo 2020;
VISTO l’art. 2 comma 4 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla Legge 05 marzo
2020 n. 13;
ORDINA
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferma restando la piena applicazione delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da ultimo con il DPCM 11 marzo 2020 e nelle Ordinanze del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020 e n. 3 dell’8 marzo 2020, n. 4 del 10 marzo 2020, n.7 del 14 marzo 2020, n. 12 del 20 marzo 2020, nel territorio regionale si adottano le seguenti misure:
1. Con decorrenza immediata e fino al 3 Aprile 2020 è vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale, salvo che per spostamenti derivanti da comprovate esigenze lavorative legate all’offerta di servizi essenziali ovvero spostamenti per gravi motivi di salute.
2. Ai trasgressori, alla luce della potenziale esposizione al contagio, si applica comunque la misura immediata della quarantena obbligatoria per 14 giorni, attraverso il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP territorialmente competente, con le modalità già previste dai precedenti provvedimenti regionali, richiamati nella presente Ordinanza;
3. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto dall’art. 650 del Codice Penale, ove il fatto non costituisca più grave reato. Sono fatte salve le disposizioni emanate con Ordinanze del Presidente della Regione, relative ai alle misure di contenimento adottate nei singoli Comuni; La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento. La stessa potrà essere aggiornata ogni qualvolta si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica regionale. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, all’ANCI per l’invio ai Sindaci. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.
Il Presidente
On. Avv. Jole Santelli
fonte — https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?17168