In merito alla legislazione sull’emergenza Coronavirus coesistono più di un decreto, che producono , peraltro, effetti temporali diversi: il DPCM 8 Marzo 2020 che consente l’apertura dei negozi di vendita al dettaglio, salvo qualche limitazione, che scade il 3 Aprile p.v. e il DPCM 11 Marzo 2020 che scade il 25 Marzo p.v. Stante la confusione riteniamo utile ribadire quanto già comunicato nel messaggio di ieri. Il nostro comparto è fra i pochi che possono svolgere l’attività di ingrosso e di dettaglio negli stessi locali. L’obiettivo della norma è quello di inibire gli assembramenti delle persone con conseguente innalzamento del rischio di contagio. Il divieto della vendita al dettaglio posto dalla norma inerisce al privato consumatore, che normalmente frequenta il negozio senza vincoli di accesso. Pertanto la vendita all’ingrosso viene effettuata nei confronti di altri operatori professionali ed è, perciò, libera ad ogni effetto, fatto sempre salvo il rispetto delle misure di natura igienico-sanitaria e della distanza interpersonale. La vendita al dettaglio (per intenderci quella autorizzata per i negozi di vicinato, ma anche per medie e grandi strutture), al contrario è preclusa per la vendita di materiali da costruzione, mentre è consentita nel caso in cui l’esercizio venda ferramenta, vernici, vetro piano, materiale elettrico e termoidraulico, articoli igienico-sanitari. La consegna a domicilio è comunque autorizzata. Si precisa, altresì che la vendita al dettaglio via Internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono è pienamente consentita, a condizione che la consegna avvenga a domicilio.
Segreteria Federcomated (Federazione Nazionale Commercianti Materiali da Costruzioni Edili)