A seguito dell’emanazione del decreto interministeriale che disciplina la certificazione prevista dal d.l. n. 4/19 per il reddito di cittadinanza (Rdc), l’Inps ha emanato nuove istruzioni per i beneficiari. Il decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, infatti, ha definito l’ambito di applicazione della norma che disciplina la presentazione della domanda di reddito, o pensione di cittadinanza da parte di cittadini di Stati extra-UE. I cittadini di alcuni Stati non UE, devono produrre in fase istruttoria, una certificazione dell’autorità estera competente, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana per provare i requisiti reddituali e patrimoniali, nonché la composizione del nucleo familiare. Sono tenuti a produrre l’apposita certificazione, i soli cittadini degli Stati, o territori individuati nell’allegato al decreto: Bhutan, Corea, Figi, Giappone, Hong Kong, Islanda, Kosovo, Kirghizistan, Kuwait, Malaysia, Nuova Zelanda, Qatar, Ruanda, San Marino, Santa Lucia, Singapore,Taiwan eTonga. Con il messaggio n. 4516/19, l’Inps è intervenuto sulle modalità di presentazione delle domande da parte dei cittadini non comunitari che erano state sospese da aprile 2019 nelle more dell’emanazione del decreto interministeriale. In particolare, per le domande presentate dai cittadini non inclusi nell’allegato dopo l’entrata in vigore della legge n.26/19, ovvero dal 1° aprile scorso, per le quali è già stata effettuata l’istruttoria, saranno disposti il rilascio della carta Rdc e il contestuale invio della prima disposizione di pagamento. Previa verifica della permanenza dei requisiti, si provvederà al successivo invio – con cadenza quindicinale – delle eventuali mensilità arretrate maturate. Le domande presentate invece dai cittadini di Stati extra-UE inseriti nell’allegato dovranno essere integrate, da parte del richiedente, con la certificazione richiesta. Stessa regola per le domande presentate a marzo, ovvero prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n.4/19: come già chiarito nel messaggio Inps n. 3568/19, devono essere oggetto di integrazione delle dichiarazioni non rese all’atto della domanda, se presentate dai cittadini inclusi nell’allegato. Negli altri casi, i pagamenti continueranno con le consuete modalità, senza necessità di alcun adempimento documentale da parte del richiedente. Info dai Consulenti del lavoro.
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro