Ginevra: Convenzione sul Commercio Internazionale di specie animali e vegetali selvatiche minacciate d’estinzione

Comando Carabinieri per la Tutela Forestale Raggruppamento CITES – Ginevra, 05/12/2019 08:18

A partire dal 26 Novembre 2019 sono in vigore le modifiche alle Appendici della Convenzione sul Commercio Internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate d’estinzione (CITES) adottate dalla 18a  Conferenza delle Parti CITES che si è tenuta a Ginevra dal 17 al 28 agosto scorso. Le circa 35.000 specie animali e vegetali tutelate dalla CITES sono riportate nelle Appendici della Convenzione e negli Allegati del Regolamento UE n. 338/97, con il quale viene attuata la CITES nell’Unione Europea.

Sul sito www.miniambiente.it l’Autorità di gestione CITES in Italia ha pubblicato un comunicato ai possessori ed ai commercianti di esemplari di specie selvatiche animali e vegetali. Tra le novità più rilevanti si segnala l’inclusione nell’Appendice I (Allegato A del Regolamento UE) le specie: Ceratophora erdeleni, Ceratophora karu, Ceratophora tennentii, Cophotis ceylanica,          Cophotis dumbara, Gonatodes daudini, Achillides chikae hermeli, Parides burchellanus, Aonyx cinerea, Lutrogale perspicillata, Gruidae Balearica pavonina,  Cuora bourreti, Cuora picturata, Mauremys annamensis, Geochelone elegans e Malacochersus tornieri.

Il possesso di esemplari di tali specie dovrà essere denunciato ai Nuclei CC CITES (i cui contatti sono reperibili sul sito www.carabinieri.it)  entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – seconda serie speciale – del regolamento comunitario che modificherà i sopra citati allegati del Reg.(CE) n. 338/97. Inoltre si evidenzia che la 18Conferenza delle Parti, In particolare, ha assunto la decisione di escludere dalla regolamentazione CITES alcuni prodotti finiti, come gli strumenti musicali realizzati in Dalbergia. Tali prodotti, dall’entrata in vigore delle modifiche agli Allegati al Regolamento UE n. 338/97, non necessiteranno più della documentazione CITES per essere commercializzati.

Infine, si ricorda che per le importazioni e le esportazioni di esemplari di specie CITES è necessaria una licenza rilasciata dal Ministero dello Sviluppo economico; le riesportazioni e la commercializzazione intra-UE richiedono un certificato rilasciato dai Nuclei CC CITES.

fonte  –  http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/comunicati-stampa/cop-18.-modifiche-delle-appendici-cites-approvate-dalla-18%C2%AA-conferenza-delle-parti

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