Il Questore della Provincia di Reggio Calabria emette tre provvedimenti di d.a.spo.

Il Questore di Reggio Calabria mantiene alta l’attenzione rispetto alla necessità di assicurare che durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive sia assicurato il rispetto e la correttezza dei comportamenti di tutti i partecipanti. Dura è stata la risposta ai disordini occorsi durante l’incontro di Calcio a Cinque disputato il 18.03.19 tra la squadra “A.C.S.D. Ludos Vecchia Miniera” e quella della “Xenium”, valevole per il Campionato Regionale di Serie “C2”;

Tre sono i provvedimento di d.a.spo. emessi nei confronti di:

  1. M. A. cl.’ 87, dirigente accompagnatore della squadra di Calcio a Cinque “A.C.S.D. Ludos Vecchia Miniera”;

  2. M. I. cl.’97, figlio del presidente della suddetta squadra;

  3. P. D. cl.’87, giocatore della stessa squadra.

I tre, pochi minuti dopo il termine della predetta partita, si sono resi responsabili di una violenta aggressione nei confronti del direttore di gara perpetrata con calci, pugni e bastoni.

Particolarmente violenta è stata la condotta del citato dirigente, M. A. cl.’ 87, che, munito di un bastone colpiva l’arbitro in testa e sulla schiena con numerosi fendenti, infierendo anche quando lo stesso, per le percosse ricevute, si accasciava al suolo.

L’azione è stata talmente efferata che la F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti – per i fatti di cui sopra, ha già inflitto al citato giocatore la squalifica fino al 20.03.22, al suddetto dirigente l’inibizione sino al 20.03.24, con preclusione nella permanenza in qualsiasi rango e categoria della F.I.G.C., nonché l’esclusione della “A.C.S.D. Ludos Vecchia Miniera” dal Campionato di Calcio a Cinque Serie “C2”.

Con il provvedimento, emesso per la durata di anni cinque, è stato, prescritto ai predetti l’obbligo di presentazione presso questi Uffici, per un eguale periodo, in occasione di tutte le manifestazioni sportive in cui sia impegnata la squadra della “A.C.S.D. Ludos Vecchia Miniera”.

Inoltre, un altro provvedimento di D.A.SPO. è stato emesso nei confronti di D. M. G. cl.’96, giocatore della compagine calcistica della “A.C. Locri 1909” che, al termine dell’incontro di calcio disputato presso lo stadio comunale di Locri (RC) il 14.04.19 con la “A.S. IGEA VIRTUS”, valevole per il Campionato di Serie “D” Girone I, si è reso responsabile di una condotta oltraggiosa nei confronti delle forze dell’ordine.

Il calciatore, qualche minuto dopo il termine dell’incontro, nonostante non fosse indicato nella distinta dell’arbitro come giocatore disponibile per la predetta partita, tentava di entrare indebitamente nell’area degli spogliatoi e, al legittimo rifiuto opposto dal personale della Polizia di Stato, reagiva con spinte e frasi oltraggiose.

Con il provvedimento, emesso per la durata di un anno, è stato altresì prescritto l’obbligo di presentazione presso il competente ufficio di polizia, in occasione di tutte le manifestazioni sportive in cui sia impegnata la squadra della “A.C. Locri 1909”.

La Polizia di Stato, nella più ampia ottica di recupero della dimensione sociale del calcio quale sport che possa essere fonte di passione, divertimento e partecipazione, e nel perseguire l’obiettivo di educare innanzitutto i praticanti al rispetto dei veri valori dello sport, ribadisce, con l’adozione dei citati provvedimenti, la ferma volontà di bandire dalle manifestazioni sportive ogni forma di violenza, discriminazione e intemperanza da chiunque commessa, siano essi tifosi o appartenenti alle compagini sportive.

Comunicato Stampa – Questura di Reggio Calabria

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