Pubblicato il decreto firmato dal Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze
Roma, 9 Maggio 2019 – Introdotti con la Legge di Bilancio 2017, i PIR sono Piani individuali di Risparmio i cui rendimenti beneficiano di un regime di esenzione fiscale se detenuti per almeno 5 anni e se rispettano alcune condizioni, fra le quali: almeno il 70% del piano sia investito in strumenti finanziari emessi da società italiane (o UE/SEE con stabile organizzazione in Italia); di questo 70% almeno il 30% sia investito in società non quotate sul FTSE MIB o indici equivalenti. Possono essere sottoscritti solo da persone fisiche residenti nel Paese e nel limite di 30 mila euro annui e di 150 mila euro totali.
La Legge di Bilancio 2019 ha voluto incentivare gli investimenti nelle Piccole medie imprese, una delle colonne portanti dell’economia italiana, prevedendo che, oltre ai vincoli esistenti, i PIR dovranno investire almeno il 5% del 70% (quindi il 3,5%) del piano in fondi di venture capital (FVC), definiti come OICR italiani o con sede UE che destinano almeno il 70% dei capitali raccolti in favore di PMI ammissibili, ed un altro 5% del 70% in strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in sistemi multilaterali di negoziazione emessi da PMI ammissibili.
Alla luce delle nuove misure, la Legge di Bilancio ha subordinato l’applicazione delle nuove norme al rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato – Regolamento 651/2014/UE che definisce le condizioni affinché taluni aiuti di Stato siano compatibili con il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Ecco i punti principali del decreto attuativo del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che disciplina la materia dei Piani Individuali di Risparmio.
fonte — http://www.mef.gov.it/inevidenza/article_0409.html