Minore Prato. Garante Privacy ai media: No ad informazione morbosa

In relazione alla vicenda giudiziaria che vede coinvolto il minore di Prato vittima di abusi sessuali, il Garante per la protezione dei dati personali stigmatizza il comportamento di alcune testate che oggi, nel dar conto degli sviluppi investigativi, hanno riportato particolari (soprattutto di natura sessuale) eccedenti  le pur legittime finalità informative perseguite, nonché stralci dell’incidente probatorio svolto in forma protetta – come doveroso in questi casi- anche al fine di garantire al minore la necessaria riservatezza. Tale comportamento rischia di far degenerare la cronaca giudiziaria nella morbosa spettacolarizzazione delle indagini, con ulteriore pregiudizio per il ragazzo. La pubblicazione di tali dettagli contrasta con il principio di essenzialità dell’informazione e con le particolari garanzie accordate al minore dall’ordinamento, determinando peraltro il rischio di condurre all’identificazione, sia pur indiretta, dell’adolescente, in violazione dell’articolo 114 del codice di procedura penale e dei principi della Carta di Treviso. Inoltre, la divulgazione dei virgolettati dell’audizione protetta  appare incompatibile con le regole di riservatezza degli atti d’indagine, sancite dallo stesso articolo 114. Di fronte alla ripetuta pubblicazione di sempre più numerosi dettagli eccedenti, il Garante – riservandosi l’eventuale adozione di provvedimenti ritenuti opportuni – richiama comunque tutti i media e i siti web al più rigoroso rispetto del regime di pubblicità degli atti d’indagine e delle regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica. Il diritto del minore alla riservatezza – soprattutto se persona offesa –  deve essere, pertanto, ritenuto sempre primario rispetto al pur doveroso esercizio del diritto di informazione.

C.S. Garante Privacy

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