Emanata la circolare sul reddito di cittadinanza

Il Reddito di cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale. Assume il nome di Pensione di cittadinanza quando concesso ai nuclei familiari composti esclusivamente da una o più persone di età pari o superiore ai 67 anni. Può essere richiesto:

  • agli sportelli postali utilizzando il modulo cartaceo predisposto dall’Inps e pubblicato sul sito Internet dell’Istituto;
  • on-line sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.redditodicittadinanza.gov.it, tramite le credenziali SPID 2;
  • presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF).

Le informazioni contenute nella domanda di Rdc devono essere trasmesse dagli intermediari all’Inps entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta. Ai fini del riconoscimento del beneficio l’Inps verifica, entro i successivi cinque giorni lavorativi, il possesso dei requisiti per l’accesso al Reddito, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate, e definisce la domanda entro la fine del mese successivo alla sua trasmissione all’Istituto.
Nella circolare n. 43 vengono ricordati:

  • i requisiti, di cittadinanza, residenza e soggiorno, reddituali e patrimoniali, di compatibilità, che i richiedenti devono possedere per avere diritto al beneficio;
  • gli elementi su cui è calcolato il beneficio economico;
  • le variazioni da comunicare durante il godimento del beneficio.

Il beneficio economico viene erogato attraverso la Carta Reddito di cittadinanza, consegnata dalle Poste Italiane esclusivamente dopo il quinto giorno di ciascun mese.
Come previsto per le precedenti prestazioni a sostegno della famiglia e di contrasto alla povertà, compreso il ReI, la legge istitutiva reca la quantificazione e la copertura finanziaria relativa al Reddito di cittadinanza e prevede un meccanismo di monitoraggio, ricordato anche nel modulo di domanda. Peraltro, al momento non vi sono elementi per ritenere che le risorse stanziate potrebbero non essere sufficienti.
La circolare ricorda poi che, a decorrere dal mese di marzo 2019, il Reddito di inclusione non può essere più richiesto e che a partire dal successivo mese di aprile non può più essere riconosciuto né rinnovato per una seconda volta. Chi ha avuto il riconoscimento prima di aprile 2019, avendo presentato domanda entro il 28 febbraio 2019, continuerà a ricevere il Reddito di inclusione per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il Reddito di cittadinanza.
Chi ha già presentato la domanda di Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza può ricevere informazioni e chiarimenti attraverso il Contact center ai numeri 803164 da rete fissa e 06-164164 da mobile.
È possibile anche inviare una comunicazione tramite il servizio “Inps Risponde” disponibile su www.inps.it al collegamentohttps://servizi2.inps.it/servizi/INPSRisponde2/Home/Disclaimer

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