“A fronte dei rilievi, spesso anche offensivi, mossi all’Autorità in relazione al parere reso sullo schema di decreto recante modifiche alla disciplina del rilascio della carta d’identità elettronica, è necessario chiarire un aspetto essenziale. Come in ogni altra ipotesi in cui gli sia richiesta l’espressione del proprio parere, anche in questo caso il Garante si è limitato a verificare la conformità dell’atto sottopostogli rispetto alla disciplina di protezione dati. Nella fattispecie, l’esclusiva indicazione dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale come “madre” e “padre”, anche nell’ipotesi in cui essi presentino – come consentito dall’ordinamento – caratteristiche soggettive diverse da quelle, non può non risultare incompatibile, in particolare, con il principio di esattezza dei dati trattati. Il Garante si è limitato a rilevare tale profilo di criticità e l’asimmetria tra la disciplina primaria e l’atto proposto, non spettando certamente a questa Autorità trarne le conseguenze e proporre soluzioni alternative. Quanto agli insulti rivolti all’Autorità, essi, come noto, qualificano chi li fa e non chi li riceve”.
C.S. Garante della Privacy