A San Lorenzo, TerminiI, Esquilino e Bologna divieti anticipati alle 21
(DIRE) Roma, 3 Nov. – E’ stata prorogata fino al 6 marzo 2019 l’ordinanza che limita la vendita e il consumo di bevande alcoliche nelle ore serali. Una misura necessaria a contrastare i fenomeni di movida molesta che arrecano disagi ai cittadini. Lo riferisce il Campidoglio. Il nuovo provvedimento firmato dalla sindaca Virginia Raggi, recependo l’indicazione della Questura di Roma relativa ad alcune aree della Capitale più esposte, ha stabilito, inoltre, di anticipare alle 21 i divieti per il consumo all’aperto (in contenitori di vetro e non) e la vendita da asporto (compresi i distributori automatici) nelle seguenti zone: San Lorenzo, Esquilino, l’area della stazione Termini, Piazza Bologna, viale Ippocrate, piazzale delle Provincie. Restano invariati, per le stesse aree, i limiti orari relativi alla vendita all’interno degli esercizi di somministrazione, come bar, ristoranti e locali autorizzati, in cui i divieti iniziano dalle ore 2 fino alle ore 7. Per tutto il resto del territorio interessato dall’ordinanza, restano confermati i limiti orari e i “perimetri” individuati dal provvedimento precedente, tra i quali Centro Storico, comprese le banchine del Tevere e l’isola Tiberina, Rione Monti, Celio, Trastevere, Testaccio, Prati, Ponte Milvio, Pigneto, Eur, Ostia. Aree individuate dopo l’esame da parte della Polizia Locale e i verbali delle altre forze dell’ordine. In tutti i giorni della settimana, fino al 6 marzo 2019, e’ vietato: – Dalle ore 24.00 alle ore 7.00: il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito. – Dalle ore 22.00 alle ore 7.00: il consumo d bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito. – Dalle ore 22.00 alle ore 7.00: la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da parte di chiunque risulti, a vario titolo e in forme diverse, autorizzato e/o legittimato alla vendita al dettaglio, per asporto, nonchè attraverso distributori automatici e presso attivita’ di somministrazione di alimenti e bevande. – Dalle ore 2.00 alle ore 7.00: la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, da parte chiunque risulti, a vario titolo e in forme diverse, autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande, anche nelle aree esterne attrezzate di pertinenza del locale, o attraverso distributori automatici e in circoli privati. Tutti gli esercenti sono obbligati a esporre all’interno e all’uscita del locale, in modo visibile e leggibile, un avviso tradotto in quattro lingue (inglese, francese, spagnolo, tedesco) con uno schema in cui vengono indicate tutte le misure stabilite dall’ordinanza. I dettagli e gli avvisi sono consultabili sul sito del Comune, nella sezione dell’Albo Pretorio. (Lum/ Dire) 11:16 03-11-18