47 Presidenze in lizza, 328 incarichi di consigliere. (DIRE) 30 Ott. – Piu’ di 700 consiglieri candidati in 73 liste per i 328 incarichi di consigliere provinciale nei 27 consigli al voto. 80 Sindaci candidati Presidenti per le 47 cariche in lizza, che saranno votati da oltre 58 mila 650 tra Sindaci e Consiglieri Comunali chiamati con il loro voto a rappresentare gli oltre 26 milioni 511 mila cittadini dei loro 4.765 Comuni. Questi i numeri dell’election day delle elezioni provinciali di mercoledi’ 31 ottobre che riguarderanno per il rinnovo di 47 Presidenti di Provincia e 27 Consigli. Mercoledi’ 31 ottobre si votera’, dunque in un unico turno presso i seggi aperti nelle sedi stabilite dagli uffici elettorali provinciali, dalle 8,00 alle 20,00, tranne in alcune Province dove si e’ scelto di prolungare l’orario fino alle 23,00. Si tratta di elezioni di secondo grado, secondo quanto stabilito dalla legge 56/14 di riforma delle Province: elettori ed eletti sono infatti i Sindaci e i Consiglieri comunali, cui e’ affidata la responsabilita’ di votare per conto delle comunita’ e dei cittadini amministrati. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica e il Consiglio dura in carica 2 anni. (DIRE) Roma, 30 Ott. – Sono eleggibili a presidente della Provincia i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di 12 mesi dallo svolgimento delle elezioni. Il Presidente dura in carica 4 anni. Eleggono il presidente e il consiglio provinciale, i sindaci e i consiglieri dei comuni della Provincia. Ciascun elettore vota per un solo candidato. E’ eletto Presidente il candidato che consegue il maggior numero dei voti (ponderati). In caso di parita’ e’ eletto il piu’ giovane. Il consiglio provinciale e’ composto dal Presidente della Provincia; 16 componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti; 12 componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti; 10 componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti. Tutti gli amministratori provinciali esercitano il mandato senza ricevere alcun compenso. Per l’elezione dei consigli provinciali e’ prevista l’espressione di un voto di lista. Ciascun elettore puo’ inoltre esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista. Le operazioni di scrutinio possono essere avviate alla chiusura del seggio o rinviate alle ore 8,00 del giorno successivo. Lo stesso giorno delle operazioni di scrutinio, o al massimo il giorno successivo, l’ufficio elettorale procede alla proclamazione dei risultati. (Com/Rai/ Dire) 17:30 30-10-18