Il Garante per la protezione dei dati personali ha ordinato a Vodafone il pagamento di una sanzione amministrativa di 800 mila euro per aver svolto attività di marketing in violazione della normativa antecedente al Regolamento europeo. L’ingiunzione fa seguito ad un precedente provvedimento con il quale il Garante aveva vietato all’operatore telefonico l’invio di sms e l’effettuazione di chiamate per finalità di marketing a chi non avesse manifestato uno specifico consenso o avesse addirittura chiesto di non essere più disturbato con offerte commerciali. La decisione era stata adottata dal Garante all´esito di una complessa istruttoria e di accertamenti ispettivi – avviati sulla base di innumerevoli segnalazioni – dai quali era emerso che in meno di due anni milioni di persone erano state contattate attraverso telefonate o sms senza il loro consenso. Le campagne promozionali avevano riguardato sia clienti attuali, sia quelli potenziali, sia quanti avevano cambiato compagnia. Il Garante, quindi, ha contestato a Vodafone le violazioni previste dalla normativa privacy per l’effettuazione delle telefonate promozionali e l’invio di sms a un rilevante numero di utenti di telefonia fissa e mobile senza il loro consenso, nonché quella per aver realizzato gli illeciti utilizzando banche dati di particolare rilevanza e dimensioni. Il Garante, pur considerando in termini favorevoli l’atteggiamento della società che ha intrapreso una serie di misure volte a mettersi in regola, ha ritenuto che le violazioni commesse fossero di maggiore gravità rispetto a precedenti applicazioni di sanzioni della medesima specie, tenuto conto sia dell’elevatissimo numero di contatti realizzati in meno di due anni, sia dei differenti canali di contatto utilizzati (telefono fisso, mobile, sms) che hanno innalzato in modo esponenziale il livello di invasività delle campagne promozionali, sia la grandezza dell’operatore. Per quanto riguarda la prima violazione Vodafone si è avvalsa del pagamento in misura ridotta ed ha definito subito la questione. In merito alla seconda violazione, invece, per la quale non è possibile avvalersi di questa facoltà, l’Autorità ha applicato la sanzione prevista per i casi di violazioni commesse, anche in tempi diversi, in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensione, aumentata del quadruplo avendo ritenuto che in ragione delle condizioni economiche del contravventore la sanzione pecuniaria così determinata risultasse inefficace, come previsto dall’art. 164-bis, comma 4, del Codice; in virtù di tali circostanze, quindi, l’importo della sanzione è stato aumentato da € 200.000 a € 800.000.
C.S. Garante Privacy