Reggio Calabria: Viola, CONI conferma retrocessione in B! 

Reggio Calabria, 25 giugno 2018 – Il verdetto del CONI è finalmente arrivato, ma non sorride di certo alla Viola Reggio Calabria. Il team neroarancio dovrà ripartire dal campionato di Serie B, terza divisione della pallacanestro italiana, in compagnia della Planet Catanzaro e del Basketball Lamezia. Il Comitato Olimpico conferma quanto già espresso dal primo e dal secondo grado di giudizio. 34 punti di penalizzazione e retrocessione forzata. La Viola Reggio Calabria con il suo staff e la sua dirigenza, oltre che con i suoi tifosi, dovrà dunque riprendere il proprio percorso dalla Serie B, campionato disputato per l’ultima nella stagione 2011-12. Anno in cui i neroarancio disputarono la finale playoff con la Moncada Agrigento. Con la seguente nota del CONI si avvicinano anche le partenze di Lorenzo Caroti e Patrick Baldassare. Destinazione Latina? Questo si deciderà nelle prossime ore ma quel che conta e come intenderà ripartire la Viola. Allestire una squadra per tornare in A2 o costruire una squadra di giovani? Ed ancora chi affiancherà il ds Gaetano Condello?

La nota del CONI:

LA nota del CONI che HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 34/2018, presentato, in data 14 maggio 2018, dalla società Viola di Reggio Calabria s.s.d. a.r.l., nonché da parte del suo Presidente e legale rappresentante p.t., dott. Raffaele Monastero, e dal socio proprietario di maggioranza, sig. Giovanni Cesare Muscolino, contro la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.) avverso e per l’annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello FIP n. 22, di cui al C.U. n. 1008 del 2 maggio 2018, notificato in pari data, che, nel confermare integralmente la decisione di primo grado del Tribunale Federale n. 930 del 12 aprile 2018, ha irrogato, in capo“a Giovanni Cesare Muscolino, proprietario di maggioranza della soc. Viola Reggio Calabria, il provvedimento di inibizione per anni 3, fino al 9 aprile 2021 (artt. 1 e 59 R.G); al sig. Raffaele Monastero, Presidente della soc. Viola Reggio Calabria, il provvedimento di inibizione per un anno, fino al 9 aprile 2019 (artt. 2 e 44 R.G. con applicazione della recidiva ex art. 24,2 R.G. lett. a) e b); alla soc. Viola Reggio Calabria n. 34 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nell’anno sportivo in corso (art. 61 R.G.)”; ha, altresì, condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate nella misura di euro 3.000, oltre accessori di legge, in favore della FIP;

A.P.

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