Il bonus, dell’importo massimo di 1.000 euro, è destinato ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2016 ed è corrisposto dall’Istituto su domanda del genitore
Confermato anche per il 2018 il bonus asilo nido. Fino al 31 dicembre di quest’anno sarà possibile richiedere il contributo per il pagamento delle rette di asili nido pubblici e privati autorizzati e per forme di assistenza domiciliare. Ne dà notizia l’Inps. Il bonus, dell’importo massimo di 1.000 euro, è destinato ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2016 ed è corrisposto dall’Istituto su domanda del genitore.
Come funziona il contributo
L’agevolazione per gli asili nido è stanziata in 11 rate mensili da 90,91 euro per ogni retta pagata e documentata. Per quanto riguarda le forme di assistenza presso la propria abitazione, invece, il bonus è riconosciuto in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche . La somma di 1.000 euro, in questo caso, è erogata in un’unica soluzione direttamente al genitore richiedente. Può accedere al bonus il genitore di un minore nato o adottato dal 1° gennaio 2016 che sia residente in Italia, con cittadinanza italiana o comunitaria. Il beneficio è valido anche per gli extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo o di una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari e per i cittadini stranieri con status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.
Quando e come inoltrare la domanda
Il termine per la presentazione delle domande del bonus asilo nido e quelle per l’assistenza domiciliare scade il 31 dicembre 2018, se la dotazione finanziaria di 250 milioni di euro dovesse esaurirsi prima di questa scadenza, non sarà più possibile richiedere il bonus. La domanda può essere presentata online attraverso l’apposito servizio.
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
fonte — http://www.confesercenti.it/