È soggetto al reato il legale rappresentante del servizio che somministra la minestra che presenta segni di deterioramento ed alterazione e deve pagare una pesante ammenda. Anche la sola presenza di microorganismi come muffe e batteri determina l’alterazione del cibo che fa scattare la responsabilità penale
Risponde penalmente ed è condannato a pagare una pesante ammenda il legale rappresentante della ditta che fornisce pasti ad una mensa, come quella di un ospedale, se somministra un prodotto in stato di alterazione quali la sola presenza di muffe. A stabilire questi principi, la significativa la Cassazione sentenza 916/18 depositata il 12 gennaio. Con la decisione in commento che per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” costituisce un significativo precedente nella delicata materia della somministrazione di cibi presso mense e comunque per ogni tipo di servizio di ristorazione, i giudici della terza sezione penale della Suprema Corte, hanno dichiarato inammissibile il ricorso del titolare di un’azienda il cui personale provvedeva alla preparazione, cottura, confezionamento e distribuzione pasti ai reparti di un ospedale romano. A uno dei pazienti era stata consegnata una vaschetta contenente minestrina in brodo che presentava evidenti segni di deterioramento ed alterazione, in particolare, brodo pieno di muffa, e il tribunale di Roma aveva condannato il responsabile al pagamento di un’ammenda di ben 12 mila euro. Nel confermare la condanna dell’imputato, gli ermellini hanno ribadito che per alterazione (art. 5 lettera d) legge 283/62) deve intendersi «la presenza di un processo modificativo di una sostanza alimentare che diviene altra da sé per un fenomeno di spontanea degenerazione, la cui origine può essere dovuta all’azione di agenti fisici (ad esempio luce, calore) ovvero chimici, tra i quali si collocano i microorganismi viventi, agevolati dall’azione dell’umidità (batteri, muffe, funghi eccetera Ne consegue che le sostanze alimentari invase da muffe versano in stato di alterazione ed integrano la contravvenzione di cui alla lettera d) dell’art, 5 legge Citata (sez.3, n.18098 del 26/02/2012,RV.2525L4; sez.6, n.8935 del 18/03/1994, Rv.199038); integra, pertanto, il reato previsto dall’art. 5, lett. d) legge 30 aprile 1962, n. 283, in vigore del d.lgs. 19 novembre 2004, n. 297, la distribuzione per il consumo di prodotti alimentari ricoperti da muffe.
C.S. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”