Una norma del Codice della Strada prevede, su numerose strade italiane, nel periodo che va dal 15 novembre al 15 aprile, l’obbligo per gli automobilisti di avere montate sul proprio veicolo le gomme da neve o di portare a bordo le catene. Questo perché, in caso di nevicate, non ci si deve affidare alle proprie capacità di guida che da sole non sono sufficienti per viaggiare in sicurezza sulle strade rese scivolose dal manto nevoso. L’obbligo di avere a bordo catene o pneumatici invernali è stabilito da apposite ordinanze emesse dagli enti preposti alla gestione della strada ed è pure indicato da apposito cartello che mostra le tratte interessate; inoltre l’obbligo va osservato anche se non c’è neve. Chi invece non rispetta la norma incorre nelle seguenti sanzioni: fuori dai centri abitati la multa è di 85 euro mentre nei centri abitati è di 41 euro; in entrambi i casi è prevista anche l’intimazione a non proseguire il viaggio.
Gli pneumatici di tipo neve M+S, MS, M-S, M&S (con eventuale simbolo aggiuntivo raffigurante una montagna) possono essere installati con misure corrispondenti ad una qualsiasi di quelle indicate sulla carta di circolazione. Se aventi le caratteristiche indicate sulla carta di circolazione l’uso degli pneumatici da neve è consentito durante tutti i mesi dell’anno.
Nel periodo invernale (dal 15 ottobre al 15 maggio), è ammesso installare penumatici invernali che abbiano un codice di velocità anche inferiore a quello riportati nella carta di circolazione. Se la velocità massima consentita dallo pneumatico invernale è inferiore a quella consentita con gli pneumatici “estivi”, deve essere apposta un’apposita etichetta nell’abitacolo del conducente.
Nel caso in cui gli pneumatici montati non corrispondono a quelli indicati sulla carta di circolazione è prevista una sanzione di 422 euro più il ritiro della carta di circolazione, fino all’adempimento della prescrizione (aggiornamento carta di circolazione o sostituzione con quelli indicati).
fonte — https://www.poliziadistato.it/