A fronte delle numerose richieste di chiarimento che stanno giungendo al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla questione dei diplomati magistrali, si precisa che, come spiegato anche nel verbale dell’incontro che si è svolto ieri con le Organizzazioni sindacali, pubblicato sul sito del MIUR (http://www.miur.gov.it/web/guest/-/diplomati-magistrali-al-miur-incontro-con-i-sindacati), la decisione assunta in Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2017 non ha effetti immediati su tutte le situazioni giuridiche soggettive dei diplomati magistrali o dei controinteressati. La decisione ha bensì la funzione di assicurare che i giudici amministrativi interpretino in maniera uniforme la normativa, in occasione delle future sentenze e tenuto conto che in passato vi erano stati diversi orientamenti giurisprudenziali. In attesa dei nuovi giudizi di merito, che si uniformeranno necessariamente alla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, il Ministero, per poter ottemperare correttamente alla sentenza, ha innanzitutto analizzato tutte le situazioni giuridiche e di fatto esistenti e consolidate. Con particolare riferimento alla concreta gestione delle graduatorie e dei rapporti di lavoro che nel frattempo si sono instaurati con le e i docenti già inseriti (seppure con riserva) nelle GAE (Graduatorie ad esaurimento). Inoltre, per poter agire al meglio, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di Stato, il MIUR, come specificato ieri ai Sindacati e come riportato nel verbale dell’incontro, ha chiesto immediatamente, già il 22 dicembre scorso (la sentenza è stata pubblicata il 20) un parere all’Avvocatura Generale dello Stato sulle corrette modalità di esecuzione della sentenza, considerate le diverse fattispecie in campo e con l’obiettivo di garantire l’uniformità di attuazione sul territorio nazionale e, nel frattempo, anche la continuità didattica a tutela di studentesse e studenti. Il MIUR precisa, inoltre, che la sentenza n. 11 del 2017 del Consiglio di Stato riguarda i diplomati magistrali che hanno conseguito il titolo entro il 2001/2002, che non risultavano inseriti nelle Graduatorie permanenti all’atto della loro trasformazione in Graduatorie ad esaurimento nel 2007 e che recentemente hanno proposto ricorsi per ottenere comunque l’inserimento nelle citate GAE. Il Consiglio di Stato ha deciso, con la sentenza pubblicata il 20 dicembre, che tale richiesta tardiva di inserimento nelle GAE non ha fondamento giuridico. La sentenza non ha invece alcun impatto, né immediato né futuro, sui diplomati magistrali, già di ruolo o ancora oggi iscritti nelle GAE, che risultavano già iscritti nelle Graduatorie permanenti nel momento in cui la legge n. 296 del 2006 le ha trasformate in Graduatorie ad esaurimento. Questi ultimi, infatti, per essere inclusi nelle GAE, avevano dovuto conseguire o l’idoneità in un concorso pubblico per titoli ed esami o frequentare e superare un corso straordinario organizzato dal MIUR finalizzato al conseguimento dell’idoneità per la scuola elementare o dell’abilitazione per la scuola materna, corso destinato esclusivamente a coloro che erano in possesso del diploma magistrale o di scuola magistrale e di determinati requisiti di servizio.
Fonte www.miur.gov.it