Il disegno di legge recante “Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni…”, approvato in via preliminare il 2 novembre scorso in Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, e oggi giunto al via libera definitivo, dopo alcune modifiche introdotte a seguito dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti , contiene una nuova disciplina delle intercettazioni disposte nel procedimento penale, rendendo più rigorosi i divieti di pubblicazione degli atti, gli obblighi di astensione del giudice e i casi di sostituzione del pubblico ministero. L’intervento normativo conferma il ruolo delle intercettazioni come fondamentale strumento di indagine , creando un giusto equilibrio tra la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione e il diritto all’ informazione e contemperando altresì le necessità investigative con il diritto dei cittadini a vedere tutelata la loro riservatezza, soprattutto quando estranei al procedimento. Il diritto all’intangibilità della vita privata e familiare e la libertà di ricevere e di comunicare informazioni o idee costituiscono, infatti, valori fondamentali della persona, espressamente tutelati sia nella Costituzione (articoli 13 e 15), sia nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (articoli 8 e 10), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955. Per garantire il pieno rispetto di tali principi, le misure contenute nella legge in questione puntano a garantire la riservatezza delle comunicazioni rilevanti a fini di giustizia, escludendo, il materiale documentale non rilevante, in modo da impedire l’indebita divulgazione di fatti e riferimenti a persone estranee alla vicenda oggetto di attività investigativa.
Questi i criteri direttivi contenuti nei 9 articoli del provvedimento approvato
• DIFFUSIONE FRAUDOLENTA DI REGISTRAZIONI
Il provvedimento introduce nel codice penale il delitto di “diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente”, che punisce con reclusione fino a 4 anni chiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo, riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte riservatamente in sua presenza o alle quali comunque partecipa”. Non c’è punibilità se la diffusione delle riprese o delle registrazioni è conseguente alla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.Il delitto è punibile a querela della persona offesa
• DIVIETO di TRASCRIZIONE di ASCOLTI IRRILEVANTI
Il provvedimento interviene sul codice di procedura penale per dare attuazione ai criteri di riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione. E’ vietata la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o delle conversazioni irrilevanti per le indagini sia per l’oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle concernenti dati personali sensibili, imponendo che nel verbale siano indicate solo la data, l’ora e il dispositivo su cui la registrazione è stata effettuata. Il pubblico ministero – a cui spetta di verificare l’irrilevanza delle comunicazioni intercettate o di chiederne la trascrizione con decreto motivato nel caso ne riconosca la rilevanza ai fini di prova – ha ora il compito di dettare le istruzioni e le direttive necessarie agli ufficiali di polizia giudiziaria per concretizzare l’obbligo di informare il pm sui contenuti delle conversazioni di cui possa apparire dubbia la rilevanza.
• ARCHIVIO IN MANO AL PM
A conservare verbali e registrazioni sarà il pubblico ministero in un archivio e sarà sempre il pm entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni a occuparsi del deposito di tutti gli atti, formando un elenco delle conversazioni rilevanti ai fini di prova. Nel caso in cui vi sia un rischio di “grave pregiudizio per le indagini”, il giudice può autorizzare il pm a ritardare il deposito, ma non oltre la chiusura dell’inchiesta. I verbali e le registrazioni delle intercettazioni acquisite nel fascicolo di notizie di reato non sono coperti da segreto: le registrazioni non acquisite- saranno conservate nell’archivio del pm e sarà possibile chiederne la distruzione.
• TUTELA DIRITTO DI DIFESA
Gli avvocati avranno diritto ad avere copia degli atti ritenuti utili al procedimento, ma dopo il vaglio del gip. Ampliato il tempo (dai 5 giorni previsti in origine, ai 10 giorni, con possibile proroga nei casi più complessi) a disposizione per i difensori per consultare – senza estrarne copia – i verbali di intercettazione. Inoltre viene garantita una maggiore tutela della riservatezza nelle comunicazioni tra avvocato difensore e assistito. Il divieto, già previsto, viene infatti ampliato, prevedendo che l’eventuale coinvolgimento, in via anche solo occasionale, del difensore nell’attività di ascolto legittimamente eseguita, non possa condurre alla verbalizzazione delle relative comunicazioni o conversazioni, pertanto le conversazioni tra il legale e il suo cliente, nel caso di eventuale intercettazione, non devono essere inserite neanche nei brogliacci di ascolto.
• ACCESSO LEGITTIMO DEI GIORNALISTI ALLE ORDINANZE
I giornalisti potranno chiedere ed ottenere copia delle ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip, una volta che queste siano state rese note alle parti. Questa norma entrerà in vigore tra un anno.
• USO DEI “TROJAN”
Nuova disciplina delle intercettazioni per comunicazioni o conversazioni mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili (i cosiddetti trojan horse). In particolare, si prevede che tali dispositivi non possano essere mantenuti attivi senza limiti di tempo o di spazio, ma debbano essere attivati da remoto secondo quanto previsto dal pubblico ministero nel proprio programma d’indagine e che, tra l’altro, debbano essere disattivati se l’intercettazione avviene in ambiente domiciliare, a meno che non vi sia prova che in tale ambito si stia svolgendo l’attività criminosa oggetto dell’indagine o che l’indagine stessa non riguardi i delitti più gravi, tra i quali mafia e terrorismo, di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di procedura penale.
• UDIENZA STRALCIO
Quanto alla cosiddetta ‘udienza-stralcio’, sarà il giudice, in camera di consiglio senza l’intervento del pm e dei difensori, a decidere sull’acquisizione delle intercettazioni indicate dalle parti, e potrà ordinare anche lo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione. Quando sarà invece “necessario”, la decisione del giudice verrà presa dopo un’udienza a cui pm e avvocati dovranno partecipare.
• NEGLI ATTI SOLO BRANI ESSENZIALI
Per tutelare la riservatezza, pm e giudici, nelle richieste e nelle ordinanze di misure cautelari, riporteranno “ove necessario” solo i “brani essenziali” delle intercettazioni: una regola, questa, a cui devono ispirarsi anche le “informative di polizia giudiziaria”.
• SEMPLIFICAZIONE INTERCETTAZIONI PER REATI CONTRO LA P.A.
Il provvedimento prevede che vengano semplificate le procedure per l’ascolto di conversazioni nel caso di gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. e in particolare si dispone che sia consentito l’accesso alle intercettazioni, sulla base dei presupposti dei sufficienti indizi di reato e della necessità di procedere allo svolgimento delle indagini.
La suddetta legge entrerà in vigore dopo sei mesi(180 g)dalla data di pubblicazione, prevista per gennaio
Critiche alla riforma sono state mosse da magistrati e avvocati i quali rispettivamente ritengono che sia dato uno strapotere alla polizia giudiziaria nella selezione delle intercettazioni da trascrivere e che sia limitato fortemente il diritto di difesa.
MS