Sentenza Tribunale di Mantova: foto dei figli su Facebook solo con il consenso dell’altro genitore

 “L’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi”

Attenti a pubblicare su Facebook le foto dei vostri figli. Un genitore non può pubblicare sulle reti sociali foto dei figli minorenni senza il consenso dell’altro genitore, e le foto che sono già in rete vanno immediatamente rimosse.

Lo ha stabilito il Tribunale di Mantova con una sentenza del giudice Mauro Bernardi, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello  “Sportello dei Diritti”, riguardante il caso di due coniugi separati in cui il padre aveva richiesto la revisione dell’accordo sull’affido dei bambini e la loro residenza con la madre.

Nel ricorso l’uomo ha sottolineato il fatto che la madre, a cui erano affidati i due figli (uno di tre anni e mezzo e un altro di un anno e mezzo) aveva deciso di pubblicare le loro foto sul web. Il padre si era opposto e, quando le ha viste ancora sui social network, è ricorso al giudice.

Il Tribunale, infatti, ha ritenuto che l’inserimento delle foto dei figli minori sui social network nonostante l’opposizione di uno dei genitori integri violazione dell’art. 10 c.c., che vieta la pubblicazione di foto e immagini senza il consenso dell’avente diritto, nonché degli artt. 4, 7, 8 e 145 del Dlgs. 196/2003, riguardante la tutela della riservatezza dei dati personali, nonché degli artt. 1 e 16, 1° comma, della Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo (Conv. NY 20.11.1989, ratificata dall’Italia con l. 27.5.1991 n. 176) che entrerà in vigore l’anno prossimo.

«L’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi – scrive il giudice – in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini» non potendo, inoltre, trascurare il pericolo che qualcuno «con procedimenti di fotomontaggio», ne tragga «materiale pedopornografico da far circolare tra gli interessati». Nonostante questo il giudice non ha ritenuto di modificare l’accordo sui figli.

c.s. –  Giovanni D’Agata

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