Più tempo, per rispondere alle lettere di anomalia sui redditi 2013, che interessano 300 mila contribuenti.
La situazione: A partire da maggio di quest’anno , l’Agenzia delle entrate per favorire una proficua collaborazione tra Fisco e contribuente e promuovere l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari, rende noto l’invio di una comunicazione di anomalia, relativa ai redditi 2013 , destinata alle persone fisiche anche titolari di partita IVA, per informarle di eventuali e possibili dimenticanze o errori commessi, consentendo loro di “correggere il tiro” prima della notifica di un avviso di accertamento fiscale . Nelle lettere inviate tramite PEC o posta ordinaria, l’Agenzia spiega ai contribuenti che, dall’incrocio con i dati pervenuti in Anagrafe tributaria, risultano delle somme omesse o non correttamente indicate nella dichiarazione Modello Unico o 730 2014, presentata per il periodo d’ imposta 2013 .
Tipologie di anomalie : Dette anomalie riguardano • redditi dei fabbricati derivanti da contratti di locazione di immobili (compresi quelli sottoposti a regime di “cedolare secca”);• redditi di lavoro dipendente o di pensione;• assegni periodici corrisposti dal coniuge, a seguito di separazione e divorzio ; • redditi di partecipazione in società, associazioni fra artisti e professionisti, imprese familiari, aziende coniugali; • redditi di capitale relativi agli utili e agli altri proventi equiparati corrisposti da società di capitale o enti commerciali; • altri redditi (redditi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionali, redditi diversi); • redditi d’impresa derivanti da plusvalenze e sopravvenienze attive; • redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arte o professione abituale.
Comportamenti adottabili : Una volta riconosciuti i rilievi evidenziati dall’Agenzia, al contribuente è data la possibilità di correggerli tramite il ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997). Questo istituto, tra l’altro, è stato di recente modificato dalla legge di stabilità 2015, proprio per garantire al contribuente la possibilità di effettuare le opportune correzioni , presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni correlate alla infedele dichiarazione, in misura ridotta. Attualmente la sanzione da versare con il ravvedimento per regolarizzare gli errori segnalati dall’Agenzia delle Entrate è ridotta a 1/6 della misura minima prevista .Nei casi di dichiarazione infedele, invece, la sanzione sarà pari al 15% della maggiore imposta che risulta dalla dichiarazione integrativa .
In caso di possibile errore da parte del Fisco: In questo caso e ‘ necessario inviare i documenti giustificativi direttamente agli uffici di riferimento o per via telematica tramite il canale Civis. Tali documenti, dopo essere stati opportunamente valutati, consentiranno di chiudere la posizione del contribuente, evitando così la successiva fase dell’accertamento, che comporterebbe l’applicazione di interessi e sanzioni più elevate.
Termini previsti: In considerazione dell’ aggiornamento dell’agenda della compliance pervenuto dall’Agenzia delle entrate, la nuova data di scadenza per il periodo di imposta in esame e per la correzione di eventuali mancanze e imprecisioni dei dati reddituali 2013, fissata a domenica 31.12.2017, slitta automaticamente per legge al primo giorno feriale utile, ovvero martedì 2 gennaio 2018.
MS