Il possesso della prima casa e di un’auto di valore medio non rappresentano elementi validi per legittimare un’indagine di accertamento fiscale prevista dal redditometro, contrariamente a quanto sostenuto dall’ Agenzia delle Entrate che ha sempre considerato tali beni rivelatori di capacità contributiva e, in buona sostanza, indici di ricchezza. È pertanto illegittimo l’accertamento fiscale da redditometro nei confronti di detto contribuente . Lo afferma la Commissione Tributaria Toscana con la sentenza, n. 499/2017, che sottolinea come si tratti di beni di possesso generalizzato che non sono in grado di rivelare la capacità contributiva del contribuente e non rappresentano indici validi ai fini del calcolo del reddito. L’abitazione principale e l’automobile sono beni fondamentali per soddisfare necessità primarie e non possono ritenersi beni voluttuari, pertanto rimangono esclusi da eventuali accertamenti a meno che non vi siano evidenti disparità tra quanto speso e quanto dichiarato, tali da giustificare indagini complesse.Ovviamente, l’Agenzia delle Entrate potrà sempre avviare accertamenti qualora il contribuente sia proprietario di immobili abitativi di lusso o di auto di grande cilindrata, che potrebbero rappresentare indici di capacità contributiva più alta.
MS