Per la Cassazione è sufficiente che nell’area a traffico limitato entri anche un solo tipo di mezzi di trasporto pubblico pure ai fini del solo prelievo e accompagnamento nella ZTL. L’obbligo di comunicazione del transito entro 48 non rende valido il verbale elevato anche in sua assenza. Confermato l’annullamento di ben 21 verbali di accesso alla ZTL del Comune di Busto Arsizio
In data odierna la Corte di Cassazione con la sentenza 21320/17 ha fatto il punto in materia di transito dei disabili muniti di contrassegno per invalidi nelle Zone a Traffico Limitato. Sono migliaia, infatti, i verbali che continuano ad essere elevati nei confronti dei diversamente abili che per ovvie necessità deambulatorie sono costretti ad essere trasportati all’interno dei centri urbani in cui la circolazione è limitata, nonostante siano muniti di apposito pass, mentre sono tanti i comuni che insistono a sanzionare e a non revocare autonomamente i verbali una volta esibito il relativo contrassegno. E spesso si tratta di decine di verbali a carico dello stesso portatore di handicap che si trova costretto ingiustamente a difendersi come nel caso giunto sino alla Suprema Corte, nel quale un cittadino si era visto notificare ben 21 multe dal Comune di Busto Arsizio e dopo una battaglia giudiziaria che lo aveva riconosciuto soccombente prima innanzi al Giudice di Pace di Busto Arsizio, poi vittorioso innanzi al Tribunale dello stesso comune e poi nuovamente in Cassazione, ha visto definitivamente riconosciute le proprie ragioni che per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” costituiscono un precedente utile per tutti coloro che sono titolari di contrassegno per invalidi. Per i giudici di legittimità, infatti, se nella Ztl può circolare un veicolo adibito al trasporto pubblico al solo fine del prelievo e dell’accompagnamento, sarà legittimo anche il transito al possessore del permesso invalidi. La multa per circolazione nella Ztl dev’essere, pertanto, annullata, non avendo rilievo l’obbligo di comunicazione del transito entro le 48 ore successive che ha il solo scopo di evitare la notifica delle contravvenzioni agli utenti legittimati all’accesso, agevolando la velocità dei controlli da parte dell’amministrazione. Rilevano, in dettaglio, gli ermellini che «L’ art. 11 del d. P.R. 503 del 1996 è stato correttamente interpretato ed applicato dal Tribunale di Busto Arsizio. La norma in questione prescrive, in maniera ed incontrovertibile, che ai possessori del contrassegno speciale per disabili è permessa 1a circolazione e la sosta nelle “zone a traffico limitato” e nelle “aree pedonali urbane” qualora è autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l’espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità. Nel caso di specie, il fatto che l’autorizzazione ad accedere fosse stata concessa a tali veicoli ai soli fini di prelievo ed accompagnamento e non maniera incondizionata, non può avere rilevanza per far venir meno il diritto di transito ai possessori del contrassegno speciale. L’accesso concesso ai veicoli adibiti al trasporto pubblico, per qualsiasi motivo questo avvenga, è sufficiente per ritenere legittimo, ai sensi dell’art. 11 del d. p. n. 503 del 1996, l’accesso al possessore del contrassegno di cui all’articolo 12 dello stesso decreto». Peraltro, rilevano i giudici di Piazza Cavour che «L’obbligo di comunicazione del transito entro le 48 ore successive posto a carico del possessore del contrassegno speciale, come ha giustamente osservato il Tribunale Busto Arsizio, non può rendere illegittimo 1’accesso effettuato da chi ne abbia diritto, ma serve ad evitare di comminare sanzioni a soggetti legittimati all’accesso ex art. 11 d. P. R. n 503 del 1996. Il fatto che tale obbligo operi ex post (entro le 48 ore successive al transito) deve essere letto in questo senso: se tale prescrizione rispondesse alla finalità di ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, come addotto dal ricorrente avrebbe senso solo se imposto ex ante, in modo da poter permettere all’Ente Comunale l’effettivo controllo degli accessi nella zona a traffico limitato. Laddove tale obbligo sia invece imposto, come nel caso di specie, ex post, sembra chiaro che esso risponda all’esigenza di agevolare la correttezza e 1a speditezza dei controlli amministrativi, onde evitare 1a notifica di contravvenzioni ad utenti legittimati all’accesso».
c.s. – Giovanni D’Agata – Sportello dei Diritti