E’ nulla la cartella emessa dal concessionario di Equitalia non competente per territorio

È la legge a stabilire inderogabilmente che atti di riscossione ed accertamento possano essere emessi e notificati da un agente che opera nella zona dove il contribuente iscritto a ruolo ha il suo domicilio fiscale

Altro “Stop” da parte di una significativa decisione della Cassazione per la vecchia Equitalia, che come ricorda lo “Sportello dei Diritti”, ha passato le sue competenze dal 1 luglio scorso all’Agenzia delle Entrate – Riscossione.  Con l’ordinanza 19577/17, pubblicata in data odierna dalla sezione tributaria della Suprema Corte, è stato ribadito e precisato il principio secondo cui è nulla la cartella di pagamento emessa dal concessionario del servizio di riscossione se territorialmente incompetente. Per i giudici di legittimità – con la decisione in questione che Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ritiene meritevole di diffusione – non trova nessun fondamento il fatto che la cartella esattoriale non sia un atto esecutivo perché tale circostanza non esclude che debba essere emanata solo da un concessionario che opera nel territorio in cui il contribuente iscritto a ruolo ha il suo domicilio fiscale. Nella fattispecie, i giudici di Piazza Cavour hanno accolto il ricorso di una società, che si era vista notificare a cura di Equitalia Esatri S.p.A. una cartella di pagamento di oltre 160mila euro a seguito della liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni. Già in primo grado l’azienda aveva impugnata l’atto impositivo, rilevando la nullità per incompetenza territoriale del concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Varese. Ma sia la Commissione Tributaria Provinciale che quella regionale della Lombardia pur rilevando l’incompetenza territoriale, avevano ritenuto comunque valida la cartella di pagamento emessa da un concessionario non più competente per l’esecuzione. I giudici di legittimità, ribaltando i verdetti dei gradi di merito hanno ritenuto errate le conclusioni cui è giunta la sentenza della CTR ed hanno accolto il ricorso della contribuente ricordando che già con la sentenza 8049/17, aveva rilevato l’illegittimità dell’atto (in quel caso, un fermo di beni mobili registrati) emesso, «in violazione del criterio determinativo della competenza stabilito dai citati articoli 12, comma 1, e 24, comma 1, del Dpr. n. 602/73, da un concessionario operante in un ambito territoriale diverso da quello in cui è compreso il domicilio fiscale del contribuente e, perciò, territorialmente incompetente». Tale conclusione vale anche per la cartella di pagamento, emessa da un concessionario del servizio di riscossione territorialmente incompetente, «atteso che gli articoli 12, comma 1, e 24, comma 1, del decreto citato, delimitano la competenza per territorio del concessionario con riguardo, in generale, a tutti gli atti successivi alla consegna del ruolo, inclusa, quindi, la cartella di pagamento». L’illegittimità della cartella di pagamento, infatti, deriva dal fatto che «la competenza per territorio a emanare gli atti di riscossione, così come quella a emanare gli atti di accertamento in quanto definisce e delimita, in base a previsioni di legge, il potere spettante a ciascun ufficio non può essere derogata al di fuori delle ipotesi espressamente previste». A nulla vale la circostanza che la cartella di pagamento non sia ancora un atto esecutivo: ciò non esclude, che possa essere legittimamente emanata solo dal concessionario che opera nell’ambito territoriale in cui il contribuente iscritto a ruolo ha il proprio.

 

C.S. – Giovanni D’Agata  – Sportello dei Diritti

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