Indirizzo dell’utenza telefonica sbagliato o omesso su elenchi telefonici e sito web del gestore telefonico?

Per la Cassazione l’utente può essere risarcito. Riportare l’esatta ubicazione dell’utenza è un’obbligazione accessoria specificamente individuata a livello normativo in capo all’impresa di telefonia: il fruitore ha diritto a essere contattato. Ha diritto al risarcimento chi lamenta sviamento dei clienti e perdita di ricavi come nel caso di uno studio di un avvocato

Il gestore telefonico può essere condannato a pagare i danni all’utente se sbaglia o omette l’indirizzo di ubicazione dell’utenza sia sugli elenchi telefonici cartacei che su siti internet. In capo alle compagnie telefoniche, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sussiste un obbligo accessorio specificatamente individuato dalla legge, che integra quelli contrattuali, di fornire l’ubicazione dell’utenza, mentre il fruitore del servizio ha diritto a essere individuato e contattato in base al contratto di somministrazione che lo lega al fornitore. Per la Cassazione, infatti, con la sentenza 19342/17, pubblicata dalla terza sezione civile, il 3 agosto, il gestore ben può essere tenuto al risarcimento dei danni derivanti, con nesso eziologico diretto ed immediato, dalla lesione del diritto del somministrato ad essere individuato e riconosciuto dagli altri utenti (diritto avente, in tutta evidenza, maggiore pregnanza allorquando l’utenza telefonica afferisca ad un’attività professionale o commerciale). Nella fattispecie, un avvocato si era visto respingere sia dal Giudice di Pace di Crotone che dal Tribunale della stessa città, il diritto al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza dell’erroneo inserimento dell’indirizzo di ubicazione del proprio studio professionale in qualità di attore – titolare dell’utenza negli elenchi telefonici pubblicati in forma cartacea e su siti internet. Per gli ermellini, che hanno accolto il ricorso del legale, errano i giudici di merito quando sostengono che non si riuscirebbe a individuare la fonte dell’obbligo a carico della compagnia e che, comunque, riportare l’indirizzo esatto dell’utente avrebbe una valenza marginale rispetto alla somministrazione del servizio telefonico. I giudici di legittimità ricordano, al contrario, che è il decreto ministeriale 197/97, agli articoli 6 comma 4 e 41 comma 1, ad imporre a carico di chi somministra il servizio di telefonia l’obbligo accessorio di divulgare le indicazioni necessarie a identificare i relativi fruitori. Se dunque l’azienda telefonica omette o sbaglia a pubblicare l’indirizzo del cliente non solo deve indennizzare ai sensi dell’art. 41, comma 1, D.M. 197/1997 e fornire gratuitamente l’indicazione sul servizio informazione abbonati, ma può essere anche chiamato a risarcire il danno che deriva in modo diretto e immediato dalla lesione del diritto subìta dal somministrato: una lesione che è in tutta evidenza maggiore se l’utente è un’attività professionale o commerciale.

 

c.s. – Sportello dei Diritti

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