Il Tar si sostituisce all’inerzia del Comune di Reggio Calabria

Riceviamo e Pubblichiamo

Interessante sentenza del tar di Reggio Calabria relativa all’impugnazione di un diniego di concessione in sanatoria ai sensi della legge 47 del 1985 . Il Comune di Reggio Calabria aveva dichiarato l’improcedibilità della domanda di sanatoria per opere interne, lievi difformità all’edificio, oggetto di richiesta di sanatoria da parte dei dante causa dei ricorrenti nel lontano 1985. Nell’anno 2007 il comune chiedeva una integrazione documentale, alla quale i ricorrenti rispondevano con memoria scritta. A quel punto il Comune di Reggio Calabria dichiaravano l’improcedibilità della domanda di sanatoria per « carenza di documentazione con particolare riferimento alla accertata inidoneità statica del fabbricato, che rende lo stesso pericolo per la pubblica e privata incolumità. I ricorrenti pertanto impugnavano il provvedimento con l’ausilio dell’avv. Raffaella Crucitti del foro di Reggio Calabria. A seguito del ricorso, motivato in diritto, il Tar di Reggio Calabria non solo annullava il provvedimento per violazione di legge, ma dichiarava, altresì, l’avvenuta formazione del silenzio assenso sull’istanze di sanatoria avanzate dai dante causa dei ricorrenti. Nonostante l’intervento ad opponendum di un terzo condannato alle spese di lite unitamente al Comune di Reggio Calabria. Terzo che aveva pure impugnato tale sentenza innanzi al Consiglio di Stato ma che ha rinunziato al ricorso, tanto è che il consiglio di stato ha dichiarato la perenzione del ricorso con decreto n. 1673 del 2016.

avv. Raffaella Crucitti

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