Roma 11:15 – Al via da oggi i contratti “PRESTO” che andranno a sostituire i vecchi voucher. A renderlo noto una velina Ansa.it, da oggi infatti si parte con il ‘Libretto famiglia’ e il ‘Contratto di prestazione occasionale’ (per le imprese fino a 5 dipendenti, i professionisti e la Pa). Per utilizzarli sarà necessario che sia i datori di lavoro sia i lavoratori si registrino sulla piattaforma dell’Inps, direttamente o tramite il contact center e che si alimenti un conto, dal quale l’Istituto effettuerà il pagamento. Nei casi di imprese vengono fissati un minimo salariale (9 euro) ed un compenso minimo giornaliero (36 euro). I pagamenti, in entrambi i contratti, saranno mensili e avverranno ogni 15 del mese. Il “Libretto Famiglia” si potrà usare per lavori domestici, di giardinaggio, di pulizia o manutenzione, di assistenza domiciliare a bambini e persone anziane, ammalate o con disabilità, di insegnamento privato supplementare. Il ‘Contratto di prestazione occasionale’ potrà essere utilizzato da professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, imprese del settore agricolo e pubbliche amministrazioni. 5.000 € è il tetto annuale per poter utilizzare tale trattamento economico per lavoratore e per datore di lavoro, con un ulteriore limite di 2.500 euro per le prestazioni rese ad un singolo datore e per un tetto ore massimo pari a 280 ore nell’anno. Dopo la registrazione sulla piattaforma Inps, il datore di lavoro dovrà versare dei soldi, per ora tramite l’F24, che alimentano un portafoglio elettronico attraverso il quale vengono pagate le prestazioni e gli oneri. La comunicazione di svolgimento della prestazione lavorativa da parte del datore di lavoro nel caso del ‘Libretto famiglia’ dovrà avvenire entro il giorno 3 del mese successivo. Per il ‘Contratto di prestazione occasionale’ la comunicazione dovrà invece essere preventiva e avvenire entro 60 minuti prima dell’inizio; prevista la possibilità di revoca entro 3 giorni da parte; in caso di disguido prevale la conferma del lavoratore. Il compenso giornaliero non potrà essere inferiore a 36 euro (retribuzione minima di 4 ore lavorative), anche qualora la durata sia inferiore. Per le ore successive è fissato dalle parti, purché non inferiore a 9 euro. Compresi gli oneri a carico dell’utilizzatore, il costo totale è 12,29 euro. Nel caso del ‘Libretto famiglia’, invece, i titoli per compensare le prestazioni di durata fino ad un’ora hanno valore nominale di 10 euro (e suoi multipli), 8 euro netti al lavoratore. Nel settore agricolo, il compenso minimo orario varia “in base alle aree di appartenenza” del contratto nazionale: 7,57 euro, 6,94 euro, 6,52 euro. Resta la retribuzione minima di 4 ore lavorative.