Via libera al regolamento Sit con le indicazioni dell’Autorità
Parere favorevole del Garante privacy sullo schema di regolamento del Ministero della sanità che disciplina gli obiettivi, le funzioni e la struttura del SIT, il sistema informativo di supporto all’informatizzazione delle attività della Rete nazionale dei trapianti. Nel sistema, volto a garantire la tracciabilità e la trasparenza in ogni fase dell’intero processo di donazione, prelievo, trapianto e post trapianto di organi, tessuti e cellule, sono registrati anche i dati dei donatori di cellule riproduttive per la procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. Mediante il SIT il Centro nazionale trapianti, le strutture sanitarie, i coordinamenti regionali ed interregionali, i centri trapianto e gli istituti dei tessuti possono acquisire le informazioni per gli ambiti di rispettiva competenza e cooperare tramite una banca dati dedicata, resa disponibile a livello nazionale, regionale e locale. Per la protezione dei donatori viventi e per garantire la qualità e la sicurezza degli organi destinati al trapianto è istituito un registro dei donatori viventi di organi. La tracciabilità nell’ambito dei processi di donazione viene garantita tramite apposite procedure di generazione del numero identificativo nazionale della donazione, del donatore e del ricevente, nonché con specifico riferimento alla donazione di cellule e tessuti, del codice unico europeo d’identificazione della donazione. Sulla base dei suggerimenti del Garante, formulati all’esito di numerose riunioni con l’Amministrazione, il Ministero ha chiarito i ruoli e le funzioni svolte da ciascuno dei soggetti coinvolti, indicando i dati sensibili ai quali tali soggetti possono accedere e specificando compiti, funzioni e finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. L’Autorità, individuando una criticità nelle misure di sicurezza predisposte, ha chiesto, oltre ad un innalzamento generale delle misure a tutela dei dati personali e sensibili – come ad esempio una procedura di autenticazione informatica a più fattori e l’uso di strumenti di crittografia – che le regioni possano consultare i dati del SIT solo in forma anonima e aggregata. Il Garante ha ritenuto inoltre necessario che si disciplini, in caso di cessazione delle attività dei centri di Procreazione medicalmente assistita, la destinazione e la conservazione dei dati e della documentazione sanitaria detenuti dai centri, soprattutto se privati.
C.S. Garante della privacy