Sanità, Garante: sì al sistema informativo dei trapiant

Via libera al regolamento Sit con le indicazioni dell’Autorità

Parere favorevole del Garante privacy sullo schema di regolamento del Ministero della sanità che disciplina gli obiettivi, le funzioni e la struttura del SIT, il sistema informativo di supporto all’informatizzazione delle attività della Rete nazionale dei trapianti.  Nel sistema, volto a garantire la tracciabilità e la trasparenza in ogni fase dell’intero processo di donazione, prelievo, trapianto e post trapianto di organi, tessuti e cellule, sono registrati anche i dati dei donatori di cellule riproduttive per la procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.  Mediante il SIT il Centro nazionale trapianti, le strutture sanitarie, i coordinamenti regionali ed interregionali, i centri trapianto e gli istituti dei tessuti possono acquisire le informazioni per gli ambiti di rispettiva competenza e cooperare tramite una banca dati dedicata, resa disponibile a livello nazionale, regionale e locale.  Per la protezione dei donatori viventi e per garantire la qualità e la sicurezza degli organi destinati al trapianto è istituito un registro dei donatori viventi di organi.  La tracciabilità nell’ambito dei processi di donazione viene garantita tramite apposite procedure di generazione del numero identificativo nazionale della donazione, del donatore e del ricevente, nonché con specifico riferimento alla donazione di cellule e tessuti, del codice unico europeo d’identificazione della donazione. Sulla base dei suggerimenti del Garante, formulati all’esito di numerose riunioni con l’Amministrazione, il Ministero ha chiarito i ruoli e le funzioni svolte da ciascuno dei soggetti coinvolti, indicando i dati sensibili ai quali tali soggetti possono accedere e specificando compiti, funzioni e finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.  L’Autorità, individuando una criticità nelle misure di sicurezza predisposte, ha chiesto, oltre ad un innalzamento generale delle misure a tutela dei dati personali e sensibili – come ad esempio una procedura di autenticazione informatica a più fattori e l’uso di strumenti di crittografia – che le regioni possano consultare i dati del SIT solo in forma anonima e aggregata. Il Garante ha ritenuto inoltre necessario che si disciplini, in caso di cessazione delle attività dei centri di Procreazione medicalmente assistita, la destinazione e la conservazione dei dati e della documentazione sanitaria detenuti dai centri, soprattutto se privati.

C.S. Garante della privacy

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