Ristoro escluso solo per causa non imputabile al titolare dell’autorimessa
Quanti furti di auto anche nei parcheggi a pagamento custoditi e quante volte si è letto le solite frasi del tipo: “il garage non risponde del furto…”? Ebbene, sono tutte fandonie, per quanto sostenuto dalla giurisprudenza anche recentissima come la sentenza n. 11221 del 9 maggio 2017 della Corte di Cassazione civile, che ha ribadito il principio secondo cui coloro che subiscono il furto dell’automobile dal parcheggio a pagamento hanno diritto al risarcimento del danno anche se il titolare dimostra di aver predisposto un’adeguata vigilanza. L’unico motivo di esclusione del ristoro risiederebbe solo nella dimostrazione che l’inadempimento contrattuale sia derivato da causa non imputabile al gestore. Nella fattispecie, rileva Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, i giudici di legittimità nel rigettare il ricorso di un eserecente un’autorimessa, hanno confermato un risarcimento di 4 mila euro in favore di un automobilista per il furto della macchina dal garage a pagamento. I giudici della terza sezione civile hanno precisato in motivazione che nell’ipotesi di perdita della cosa depositata in seguito a furto, il depositario non si libera della responsabilità ex recepto provando di avere usato nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall’art. 1768 cod. civ., e cioè di avere disposto un adeguato servizio di vigilanza, ma deve provare a mente dell’art. 1218 cod. civ. che l’inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile.
c.s. – Giovanni D’Agata