Calabria, precisazione dell’Avvocatura regionale

L’Avvocatura regionale, – informa una nota dell’Ufficio stampa della Giunta – in relazione alle dichiarazioni del Consigliere regionale on. Giuseppe Mangialavori, secondo il quale l’Amministrazione si sarebbe impropriamente costituita in giudizio nel procedimento elettorale che sarà trattato all’udienza del 25.1.2017, precisa quanto segue: L’Amministrazione regionale è costituita in giudizio avanti al TAR non da oggi, ma già dal 2015, con memoria del 29.1.2015, con l’esclusivo intento di difendere la legittimità della normativa regionale e l’operato degli uffici elettorali regionale e circoscrizionali. La Regione si è poi costituita in giudizio avanti alla Corte costituzionale nel giudizio incidentale avverso la normativa elettorale regionale, sempre per difendere la norma impugnata, con le ragioni già riportate nella sentenza della Corte costituzionale n. 243/2016. A seguito della sentenza della Corte costituzionale la Regione, nel prendere atto della declaratoria di “illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Calabria 12 settembre 2014, n. 19, per la parte in cui elimina il rinvio all’intero art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni), anziché al solo ultimo periodo del comma 1 di tale articolo”, e senza prendere posizione a favore di questo o quel consigliere, ha depositato presso il TAR lo schema di verbale degli uffici elettorali utilizzato prima della modifica legislativa dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale nel quale viene descritto il procedimento previsto dalla legge per l’assegnazione del seggio al candidato presidente primo dei non eletti. Lo ha fatto, con una semplice nota di deposito nella quale viene espressamente chiarito che il deposito è finalizzato esclusivamente ad “offrire un quadro più completo possibile nell’operazione di assegnazione del seggio al candidato a Presidente primo dei non eletti”. La circostanza dell’assenza di alcuna richiesta conclusiva chiarisce in maniera inequivoca le finalità della nota di deposito e fuga ogni dubbio sul chiaro dato che nessuna presa di posizione è stata assunta in ordine all’individuazione del consigliere uscente, che solo il TAR adito, sulla base della normativa elettorale vigente, dovrà individuare. Dirimente, dell’assoluta imparzialità della difesa regionale in ordine alla posizione dei singoli consiglieri è il fatto che l’unica difesa fatta dalla Regione è quella svolta nella fase precedente alla decisione della Corte Costituzionale, e tale difesa, come emerge dagli atti del giudizio,è del tutto analoga a quella svolta dal consigliere Mangialavori ma, si badi bene, anche in quella fase, non già per difendere la posizione di questo o quel consigliere ma solo ed esclusivamente a tutela della legge regionale calabrese che aveva portato a quel risultato elettorale”.

o.m.

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