Unioni civili e convivenze di fatto: al via la reversibilità della pensione per coppie gay omosessuali

L’Inps equipara la figura del compagno a quella del coniuge, a fini previdenziali e assistenziali, il componente dell’unione civile

Con il via libera alle unioni civili cambiano le regole in ambito giuslavoristico e previdenziale. Il componente dell’unione civile è equiparato al coniuge anche ai fini previdenziali e assistenziali. Con il messaggio 5171 del 21 dicembre 2016, l’Inps ha recepito le indicazioni contenute nella legge Cirinnà (L. 76/2016) estendendo anche alle unioni civili le tutele e diritti previste per i coniugi, in attesa di nuove istruzioni operative. Il provvedimento (articolo unico da 69 commi) introduce infatti nell’ordinamento italiano la regolamentazione delle unioni civili nonché la disciplina delle convivenze tra persone dello stesso sesso, nonché le convivenze di fatto. In particolare, il comma 20 dell’unico articolo dispone, con riferimento alle unioni civili, che “Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole ‘coniuge’, ‘coniugi’ o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché’ negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”. Pertanto la legge, entrata in vigore lo scorso 5 giugno 2016, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali e dell’applicazione delle disposizioni che le disciplinano, il componente dell’unione civile è equiparato al coniuge: tra gli istituti ricompresi emergono, a titolo esemplificativo, la pensione ai superstiti, l’integrazione al trattamento minimo, la maggiorazione sociale, la successione iure proprio e quella legittima. Con effetto dal 1° luglio 2016 tali istituti saranno dunque riconosciuti anche al componente dell’unione civile ora equiparato, per legge e a tutti gli effetti, al coniuge. Questi potrà beneficiare, ad esempio, di quanto previsto dalle disposizioni di legge sulla pensione ai superstiti, prestazione economica che ricomprende sia la pensione di reversibilità che la pensione indiretta. L’importo spettante ai superstiti è calcolato sulla base della pensione dovuta al lavoratore deceduto ovvero della pensione in pagamento al pensionato deceduto applicando le percentuali previste dalla L. 335/95:  al componente dell’unione rimasto in vita, in caso di decesso dell’altro, spetterà il 60% del trattamento maturato (o goduto) dal soggetto deceduto, come previsto per il coniuge. Restano applicabili, anche in questo caso, i limiti di reddito e le disposizioni sulla incumulabilità con redditi personali del beneficiario. Per lo scioglimento dell’unione, spiega Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” , è sufficiente inviare una comunicazione preventiva, anche separata: la domanda vera e propria si potrà sottoporre dopo tre mesi. Attenzione: l’unione civile si scioglie se uno dei partner cambia sesso, mentre se la rettifica anagrafica di sesso avviene nell’ambito di una coppia sposata, in automatico il loro matrimonio diventa un’unione civile.

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