Energia e gas, servizi on line: no al consenso “obbligato” per il marketing

garante21\11\2016 – I clienti che desiderano usufruire dei servizi on line offerti da un’impresa, come quelli di fatturazione, non devono essere obbligati a rilasciare il consenso a ricevere comunicazioni promozionali. Questa la decisione assunta dal Garante della privacy per tutelare da promozioni indesiderate gli utenti dello sportello on line di un fornitore di servizi energetici. Dagli accertamenti dell’Autorità, avviati in seguito ad alcune segnalazioni ricevute, è emerso che la società aveva offerto alla propria clientela la possibilità di gestire la scheda anagrafica, i consumi e le fatture direttamente sul sito web. Per usufruire di tali servizi, però, i clienti dovevano completare una procedura di registrazione dove erano costretti a barrare un’unica casella per concedere un consenso onnicomprensivo al trattamento dei loro dati personali sia per le finalità legate alla gestione del contratto, sia per la ricezione di messaggi di posta elettronica contenenti pubblicità o altro materiale promozionale. Una modalità che, in concreto, violava il principio, più volte rimarcato dal Garante, in base al quale il consenso, per essere ritenuto valido, non deve essere condizionato, ma libero, specifico e informato. Nel corso dell’istruttoria, inoltre, il Garante ha rilevato che il ramo aziendale di fornitura del gas era stato acquisito da un’altra società, che non aveva provveduto, come previsto dalla normativa, a inviare ai nuovi clienti l’informativa relativa al trattamento dei dati personali. L’Autorità ha quindi vietato al primo operatore energetico, che aveva predisposto lo sportello per i servizi on line, di utilizzare per finalità di marketing i dati personali di cui era ancora in possesso in assenza di un valido consenso. Ha invece prescritto alla società acquirente del ramo gas di provvedere quanto prima a informare i clienti sulle modalità di trattamento dei loro dati. Il Garante si è riservato di verificare, con autonomi procedimenti, la sussistenza dei presupposti per contestare le sanzioni amministrative per le violazioni commesse.

c.s.  Garante della Privacy

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