Sarà possibile per le Università utilizzare l’Anagrafe nazionale degli studenti (Ans) per verificare la veridicità dei titoli autocertificati dagli studenti. E’ quanto ha indicato il Garante per la protezione dei dati personali in un parere reso al Miur, nel quale ha però chiesto specifiche garanzie. L’Ans, istituita per la realizzazione del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione e per la prevenzione e il contrasto alla dispersione scolastica, opera presso il Miur, registrando i dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti e i dati sulle loro valutazioni, a partire dal primo anno della scuola primaria. Col parere reso il Garante ha respinto la richiesta del Ministero di conservare a tempo illimitato, per ogni studente censito nell’Ans che giunge al termine del percorso scolastico, le informazioni relative, nello specifico, al codice fiscale, al codice della scuola che rilascia il titolo di studio, al tipo di titolo, al voto conseguito, all’anno solare di conseguimento. Il Codice privacy prevede infatti che la conservazione dei dati personali non possa essere protratta oltre il tempo strettamente necessario al perseguimento dello scopo prefissato. L’allungamento del periodo di conservazione dei dati, finora previsto fino al termine dell’anno solare successivo alla conclusione di ogni ciclo scolastico, dovrà essere motivato dal Miur che dovrà fissare uno specifico lasso di tempo oltre il quale i dati dovranno essere cancellati o resi anonimi. Il Garante ha raccomandato al Ministero che per l’accesso all’anagrafe da parte del personale incaricato dalle università vengano previste rigorose misure in ordine al tracciamento e alla conservazione dei log relativi agli accessi, nel rispetto delle misure tecniche ed organizzative adottate a protezione dei dati degli studenti contenuti nell’anagrafe. Con un altro parere, il Garante ha dato il via libera all’integrazione dell’Ans con le informazioni degli alunni delle scuole d’infanzia relative a sezione della classe e numero giorni/orario settimanale di frequenza. Tali dati risultano infatti pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
c.s. – Garante della Privacy