Fondi ai partiti per telefono e sms: via libera del Garante

smsI cittadini che intendono finanziare i partiti politici via sms, app o telefono fisso potranno farlo in modo agevole e veloce, e soprattutto con adeguate garanzie per i loro dati personali. Gli operatori telefonici potranno informare gli utenti e acquisire il consenso con modalità semplificate. Con un parere reso ad Asstel il Garante privacy ha indicato le tutele che gli operatori telefonici dovranno inserire nel codice deontologico che la normativa chiede loro di adottare.  I dati derivanti dalla raccolta di fondi, per il loro collegamento anche solo potenziale tra donatore e beneficiario, sono idonei a rivelare le opinioni o le preferenze politiche dei sovventori. Sono quindi dati sensibili, alle quali il Codice privacy riconosce particolari garanzie. Per la raccolta di fondi effettuata tramite sms, il Garante suggerisce l’inoltro, sull’utenza da cui è stata avviata la procedura di “donazione”, di un messaggio contenente una sintetica informativa e la richiesta di consenso al trattamento dei dati sensibili, anche a vantaggio dei partiti beneficiari. Il successivo invio, ad opera dell’utente, di un sms di conferma potrebbe costituire, eccezionalmente e limitatamente a questi casi, una modalità idonea di manifestazione del consenso per il trattamento dei dati sensibili. Resta comunque valida la possibilità, per gli operatori telefonici e i partiti politici di informare gli interessati e di acquisire il loro consenso scritto già al momento della stipula del contratto, o in occasione dell’iscrizione al partito o della partecipazione a iniziative a suo sostegno.  Per quanto riguarda invece l’uso del telefono fisso e mobile, il Garante indica come soluzioni, rispettivamente, l’utilizzo di sintetici messaggi preregistrati o di pop-up che compaiono sullo schermo dello smartphone, in grado di attirare l’attenzione dell’utente sui trattamenti di dati collegati alla donazione. Questa ipotesi consentirebbe agli utenti, in prima battuta (e salvo il rinvio a informative più articolate pubblicate nei siti internet dei singoli titolari o  già rese in altre occasioni da questi ultimi), di essere sufficientemente informati. Quanto alla raccolta del consenso, quest’ultimo dovrà essere manifestato per iscritto o con modalità alternative, equiparabili allo scritto (ad es. apposizione di un flag).  Nell’ipotesi poi, in cui l’ordinamento preveda la pubblicazione dei dati dei sovventori, in particolare nel caso in cui l’importo complessivo delle donazioni (in varie forme effettuate) superi l’importo annuale di 5 mila euro, i partiti politici dovranno informare di questa eventualità la persona che ha donato i fondi e acquisire uno specifico consenso alla pubblicazione del suo nominativo.

c.s.  Garante della Privacy

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