Con la circolare Inps n. 47 del 3 marzo 2016 vengono fornite le istruzioni per la presentazione della domanda di assegno di disoccupazione (ASDI). L’assegno è una misura assistenziale a carattere sperimentale istituita dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, ed attuata con decreto interministeriale 29 ottobre 2015, pubblicato in G.U. n.13 del 18 gennaio 2016. L’assegno è riservato ai disoccupati che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- aver fruito della NASpI per la durata massima spettante;
- essere ancora in stato di disoccupazione al termine del periodo di fruizione della NASpI;
- essere componenti di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore di anni 18, ovvero avere un’età pari o superiore a 55 anni e non avere maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- essere in possesso di una attestazione dell’ISEE, in corso di validità, da cui risulti un valore dell’indicatore pari o inferiore ad euro 5.000;
- non avere usufruito dell’ASDI per più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e per più di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine;
- avere sottoscritto, presso i competenti centri per l’impiego, un progetto personalizzato, o patto di servizio, di presa in carico.
L’importo dell’ASDI è pari al 75 per cento dell’ultima indennità NASpI percepita e non può essere superiore all’ammontare dell’assegno sociale. L’importo può essere incrementato in base alla presenza di uno o più figli minori a carico nel nucleo familiare, qualora l’altro genitore non usufruisca degli assegni per il nucleo familiare (ANF) per gli stessi. Nei periodi di percezione dell’assegno non sono erogati gli ANF; inoltre tali periodi non sono coperti da contribuzione figurativa. La domanda di ASDI è telematica e va presentata alla fine del periodo massimo di fruizione della NASpI, entro e non oltre i 30 giorni successivi. In via transitoria, per i lavoratori che hanno terminato il periodo massimo di NASpI fra l’1 maggio 2015 e la data di pubblicazione della circolare Inps (3 marzo 2016), il termine di 30 giorni decorre dalla predetta data di pubblicazione. La domanda telematica di ASDI può essere presentata attraverso uno dei consueti canali messi a disposizione dall’Istituto:
- sito www.inps.it (se il cittadino è in possesso del PIN dispositivo Inps);
- Contact Center Multicanale INPS-INAIL (chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164, oppure il numero 06 164 164 da telefono cellulare, a pagamento secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico);
- patronato (che, per legge, offre assistenza gratuita).
L’ASDI, verificati tutti i requisiti di legge, spetta dal giorno successivo all’ultimo giorno di fruizione di tutta la NASpI spettante ed è pagato direttamente dall’Inps, che procede al pagamento dell’assegno solo dopo che il Centro per l’impiego competente ha comunicato all’Istituto l’avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato, o patto di servizio. L’ASDI può essere richiesto al termine di ogni periodo di NASpI fruita per la durata massima spettante; tuttavia, esso può essere concesso per un massimo di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine dell’ultimo periodo di NASpI, e per un massimo di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine.