Conferma esclusione di indennità, prestazioni di invalidità e trattamenti risarcitori
Reggio Calabria 1 Marzo – “É un giorno molto importante per il mondo delle persone con disabilità che, con l’attesa sentenza del Consiglio di Stato, vedono finalmente respinto il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri contro le decisioni del Tar del Lazio che, nel febbraio 2015, avevano dichiarato illegittimo l’inserimento di pensioni, indennità di accompagnamento e risarcimenti nel computo dell’ISEE (l’indicatore della situazione economica equivalente)” dichiara il Presidente Teritoriale dell’ANMIL Costantino .“Contro l’ingiusta quanto gravosa riforma dell’ISEE ci siamo opposti e battuti sin dall’inizio affinché prevalessero buon senso e rispetto per quelle famiglie già vessate da situazioni di disagio economico e che, in un periodo di crisi che non sembra recedere, avrebbero pagato più di altri cittadini”, sottolinea Costantino “Ricomprendere nell’ISEE i trattamenti indennitari percepiti dai disabili significa considerare la disabilità alla stregua di una fonte di reddito – come se fosse un lavoro o un patrimonio – ed i trattamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni, non un sostegno alle categorie svantaggiate, ma una ‘remunerazione’ per lo stato di invalidità – continua il Presidente dell’ANMIL – Associazione che raccoglie più di 400mila invalidi del lavoro – peraltro in contrasto con l’art. 3 della Costituzione”. Dunque il Consiglio di Stato conferma quanto già sentenziato dal Tar del Lazio, il quale aveva respinto “una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale”. “Da parte nostra siamo più che soddisfatti – conclude il Presidente dell’ANMIL che in questi mesi si è fortemente adoperata per sensibilizzare i cittadini raccogliendo oltre 100mila firme – e, solo con la pubblicazione della sentenza, possiamo confermare a tutte le persone con disabilità che nella ormai prossima campagna fiscale le provvidenze economiche previste per la disabilità non possono e non devono essere conteggiate nell’ISEE”.